| (Obblighi per i beneficiari degli interventi).
1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge, a favore di contrade, di
enti non economici e di privati, è subordinata alla stipula di
una convenzione tra questi ultimi ed il comune, da trascrivere
nei registri immobiliari e in base alla quale il proprietario
si impegna a:
a) vincolare l'immobile alle specifiche
destinazioni d'uso previste nel progetto ammesso a contributo
e a non richiedere mutamenti di tale destinazione per un
periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei
lavori;
b) utilizzare direttamente l'immobile o locarlo
entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Per le unità
immobiliari destinate ad uso abitativo, l'utilizzazione deve
essere comprovata con la fissazione nelle stesse della
residenza anagrafica della famiglia del proprietario o di
altra famiglia in rapporto di locazione o di comodato
regolarmente registrato;
c) non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile
prima di dieci anni dalla ultimazione dei lavori. Qualora il
beneficiario intenda alienare l'immobile prima di tale
termine, è obbligato a cederlo all'eventuale locatario, al
comune o alle storiche contrade ad un prezzo predeterminato
dalla convenzione. In ogni caso, anche nell'ipotesi di
alienazione successiva al termine di dieci anni, hanno diritto
di prelazione l'eventuale locatario, il comune e le storiche
contrade.
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2. Il proprietario è tenuto a:
a) restituire, qualora non vengano rispettati in
tutto o in parte gli impegni di cui al presente articolo,
entro tre mesi dall'accertamento della violazione, in unica
soluzione, il contributo ricevuto in conto capitale;
b) corrispondere, inoltre, nell'ipotesi di cui
alla lettera a), una maggiorazione pari agli interessi
legali maturati nel periodo in cui si è beneficiato del
contributo.
3. Ai proprietari di immobili oggetto di intervento
nell'ambito di piani particolareggiati e di recupero di
iniziativa pubblica è, altresì, richiesto di assumere
l'impegno a rimborsare, in venticinque annualità, senza
interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale
indennità di espropriazione e detratto il contributo dello
Stato. Qualora il proprietario non intenda stipulare la
convenzione, il comune procede all'espropriazione
dell'immobile e la relativa indennità è calcolata facendo
riferimento al valore precedente all'effettuazione
dell'intervento.
4. Gli obblighi della convenzione vincolano il firmatario
della stessa e tutti coloro a cui l'immobile venga trasferito,
a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla
conclusione dei lavori.
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