| (Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento).
1. Il comune può provvedere alla sistemazione
temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti
ad interventi di recupero nell'ambito dei piani di iniziativa
pubblica, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle
necessità del nucleo familiare.
2. A tale scopo viene utilizzato il patrimonio abitativo
realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n.
75. La costruzione o l'acquisto di ulteriori edifici da
destinare a tale scopo è agevolata tramite la concessione a
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favore del comune di Siena, da parte della Cassa depositi e
prestiti, di mutui trentacinquennali al tasso corrente al
momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale
ed interessi.
3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente
al reperimento di una sistemazione temporanea, può essere loro
concesso, per tutto il periodo della durata dei lavori, un
contributo pari alla differenza tra il canone di affitto,
determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, dell'alloggio sottoposto
all'intervento e quello dell'alloggio reperito, purché
corrispondente alle necessità del nucleo familiare.
4. Gli alloggi costruiti o acquisiti, ai sensi del
presente articolo, costituiscono parte integrante del
patrimonio indisponibile del comune. La riserva di
destinazione ad alloggio temporaneo per residenti in edifici
sottoposti a risanamento può essere, con atto della giunta
comunale, temporaneamente e per comprovate necessità,
trasferita dagli edifici in questione ad altri sempre di
proprietà comunale, purché il numero di abitazioni destinate
allo scopo rimanga inalterato.
5. Qualora una quota degli alloggi regolati dal presente
articolo risulti disponibile, essi possono essere messi a
disposizione anche per le famiglie residenti in alloggi
oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il proprietario deve
impegnarsi, con la convenzione di cui all'articolo 9, a
corrispondere al comune il canone di locazione, determinato ai
sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive
modificazioni, per tutta la durata dell'utilizzazione
dell'alloggio, nonché a renderlo libero non appena ultimati i
lavori. Qualora l'utilizzazione riguardi le famiglie residenti
nell'immobile oggetto dell'intervento, il canone, determinato
ai sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive
modificazioni, viene corrisposto direttamente da queste ultime
al comune. In tal caso, tuttavia, la conclusione del contratto
con le famiglie residenti è subordinata all'esibizione da
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parte del proprietario del contratto di locazione,
regolarmente registrato, con il quale egli ne garantisce la
reimmissione nell'alloggio sottoposto ad intervento di
recupero al termine dello svolgimento dei lavori.
7. La riserva sugli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi
del presente articolo può essere revocata solo con
provvedimento motivato del consiglio comunale, qualora vengano
meno le necessità per le quali tali alloggi sono stati
realizzati. In tal caso, essi sono utilizzati secondo le
disposizioni della vigente normativa in materia di edilizia
residenziale pubblica.
8. Le assegnazioni di alloggi temporanei e la concessione
dei contributi per le famiglie, che provvedono autonomamente
al reperimento di alloggi temporanei, sono deliberati dalla
giunta comunale, sulla base di apposito regolamento.
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