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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4721
DDL0252-0012
Progetto di legge Camera n. 252 - testo presentato - (DDL13-252)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C252. TESTIPDL
...C252.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC252 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
  alloggi sottoposti a risanamento).
       1.  Il comune può provvedere alla sistemazione
  temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti
  ad interventi di recupero nell'ambito dei piani di iniziativa
  pubblica, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle
  necessità del nucleo familiare.
     2.  A tale scopo viene utilizzato il patrimonio abitativo
  realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n.
  75.  La costruzione o l'acquisto di ulteriori edifici da
  destinare a tale scopo è agevolata tramite la concessione a
 
                              Pag. 12
 
  favore del comune di Siena, da parte della Cassa depositi e
  prestiti, di mutui trentacinquennali al tasso corrente al
  momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale
  ed interessi.
     3.  Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente
  al reperimento di una sistemazione temporanea, può essere loro
  concesso, per tutto il periodo della durata dei lavori, un
  contributo pari alla differenza tra il canone di affitto,
  determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n.  392, e
  successive modificazioni, dell'alloggio sottoposto
  all'intervento e quello dell'alloggio reperito, purché
  corrispondente alle necessità del nucleo familiare.
     4.  Gli alloggi costruiti o acquisiti, ai sensi del
  presente articolo, costituiscono parte integrante del
  patrimonio indisponibile del comune.  La riserva di
  destinazione ad alloggio temporaneo per residenti in edifici
  sottoposti a risanamento può essere, con atto della giunta
  comunale, temporaneamente e per comprovate necessità,
  trasferita dagli edifici in questione ad altri sempre di
  proprietà comunale, purché il numero di abitazioni destinate
  allo scopo rimanga inalterato.
     5.  Qualora una quota degli alloggi regolati dal presente
  articolo risulti disponibile, essi possono essere messi a
  disposizione anche per le famiglie residenti in alloggi
  oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata.
     6.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, il proprietario deve
  impegnarsi, con la convenzione di cui all'articolo 9, a
  corrispondere al comune il canone di locazione, determinato ai
  sensi della citata legge n.  392 del 1978, e successive
  modificazioni, per tutta la durata dell'utilizzazione
  dell'alloggio, nonché a renderlo libero non appena ultimati i
  lavori.  Qualora l'utilizzazione riguardi le famiglie residenti
  nell'immobile oggetto dell'intervento, il canone, determinato
  ai sensi della citata legge n.  392 del 1978, e successive
  modificazioni, viene corrisposto direttamente da queste ultime
  al comune.  In tal caso, tuttavia, la conclusione del contratto
  con le famiglie residenti è subordinata all'esibizione da
 
                              Pag. 13
 
  parte del proprietario del contratto di locazione,
  regolarmente registrato, con il quale egli ne garantisce la
  reimmissione nell'alloggio sottoposto ad intervento di
  recupero al termine dello svolgimento dei lavori.
     7.  La riserva sugli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi
  del presente articolo può essere revocata solo con
  provvedimento motivato del consiglio comunale, qualora vengano
  meno le necessità per le quali tali alloggi sono stati
  realizzati.  In tal caso, essi sono utilizzati secondo le
  disposizioni della vigente normativa in materia di edilizia
  residenziale pubblica.
     8.  Le assegnazioni di alloggi temporanei e la concessione
  dei contributi per le famiglie, che provvedono autonomamente
  al reperimento di alloggi temporanei, sono deliberati dalla
  giunta comunale, sulla base di apposito regolamento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-252 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0252 TOTPAG=0015 TOTDOC=0017 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=026 PAGFIN=0013 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=025200 00 FASCIDC=13DDL0252 SORTNAV=0025200 000 00000 ZZDDLC252 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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