| (Erogazione dei contributi ai beneficiari).
1. Il versamento dei contributi per la realizzazione delle
opere di cui all'articolo 3, realizzate da privati, da
storiche contrade o da enti non economici, è effettuato dal
comune per stati di avanzamento, previa dichiarazione del
direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati
eseguiti in conformità ai progetti ammessi a finanziamento.
Eventuali variazioni, che comportino una modifica della spesa
ammessa a contributo, devono essere approvate dal consiglio
comunale. Per gli edifici di interesse storico-artistico il
contributo è erogato dietro approvazione del collaudo delle
opere da parte del competente soprintendente.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 6, il comune
incamera il contributo relativo e provvede alle opere mediante
occupazione temporanea dell'immobile, riservandosi di
restituirlo previa stipula della convenzione di cui
all'articolo 9.
3. Per la erogazione dei contributi per l'acquisto di
porzioni immobiliari da parte delle contrade, il comune
provvede entro sei mesi dalla stipula del contratto di
acquisto.
| |