| (Gestione delle infrastrutture
e del patrimonio immobiliare).
1. Al fine di potenziare gli spazi di ricezione dei mezzi
di trasporto privati nell'ambito del tessuto urbano e, in
particolare, di quello storico-artistico-ambientale, il comune
di Siena può promuovere e partecipare alla costituzione di
apposite società per azioni aventi per scopo sociale la
costruzione e la gestione di dette infrastrutture.
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2. Il comune può, anche utilizzando i fondi di cui alla
presente legge, costituire società miste a partecipazione
pubblica e privata, per la gestione del patrimonio
immobiliare.
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