| (Finanziamenti).
1. Per provvedere agli interventi di cui alla presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno
degli esercizi 1996, 1997 e 1998, da iscrivere in apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
per i beni culturali e ambientali. Le somme non impegnate in
un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi
successivi.
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