| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il 1996, e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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