| 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
determina con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco
dei comuni cui riconoscere la qualifica di Città d'arte.
2. Costituiscono elementi determinanti per il
riconoscimento della qualifica di città d'arte di cui al comma
1 la presenza di beni culturali, storici e artistici di
rilevante importanza e la persistenza di un tessuto
urbanistico che conservi le caratteristiche storiche della
città.
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