| (Procedure concorsuali).
1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data
dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate
dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle
procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali,
ivi compresa la composizione delle commissioni
giudicatrici.
2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di
seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino
all'approvazione della graduatoria del primo concorso
espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 1^ marzo 1996, n. 98, il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato
decreto-legge n. 98 del 1996 inizia a decorrere dalla data di
approvazione della predetta graduatoria.
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