| 1. La conservazione, il restauro e la valorizzazione dei
beni culturali di proprietà dello Stato o di enti pubblici
sono assicurati dalle rispettive amministrazioni.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è aggiunta la seguente:
" l-bis) le spese sostenute da soggetto obbligato
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1^ giugno 1939,
n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico".
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