| 1. Ai proprietari o usufruttuari di immobili tutelati ai
sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 1^ giugno 1939, n.
1089, che stipulino mutui con istituti di credito per opere di
manutenzione o ristrutturazione di detti immobili autorizzate
dal Ministero per i beni culturali ed ambientali è concesso un
contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento,
nei limiti della disponibilità prevista dagli accordi di
programma di cui all'articolo 4.
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