| Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
legge non è quello di ridefinire il complesso normativo
esistente per ciò che concerne la realizzazione dei vari tipi
di parcheggi; essa si limita, infatti, a modificare l'articolo
9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (più nota come "legge
Tognoli") nella parte, cioè, che riguarda la possibilità di
realizzare parcheggi per residenti nel sottosuolo.
La presente proposta di legge sceglie deliberatamente di
intervenire senza operare fratture troppo marcate con il
complesso della normativa urbanistica esistente, attraverso un
articolato che si orienta verso una netta semplificazione
delle norme attribuendo ai comuni maggiori competenze.
L'obiettivo che si propone è di consentire e favorire la
realizzazione di parcheggi interrati, con un costo finale il
più possibile contenuto, nelle zone in cui ciònon significhi
rompere l'equilibrio ambientale ed urbano preesistente,
risolvendo il problema della sosta per i residenti e gli
abitanti ed evitando l'effetto, che facilmente si produce dopo
la realizzazione di parcheggi, di aumentare contemporaneamente
il volume di traffico della zona.
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Essa liberalizza, rispetto alla "legge Tognoli", i
possibili soggetti attuatori ed indica come destinatari delle
opere realizzate i proprietari ed i residenti; garantisce
procedure amministrative più snelle e sgravi economici
attraverso l'autorizzazione gratuita.
In particolare l'articolo 1 (Disposizioni per la
realizzazione di parcheggi pertinenziali su aree private)
consente la deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi, definisce le condizioni e i criteri
necessari per la realizzazione di parcheggi pertinenziali su
aree private (comma 1) ed i vincoli ed i pareri ai quali è
subordinata l'autorizzazione. Il ricorso alle autorizzazioni
previste dalle leggi 1^ agosto 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, 6 dicembre 1991, n. 394,
permette di effettuare valutazioni relative al caso specifico.
L'edificazione dei parcheggi è soggetta a vincolo di
pertinenzialità.
Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere
disposti esclusivamente a favore dei soggetti residenti negli
ambiti di influenza definiti dai commi, pena la nullità degli
atti.
L'articolo 2 (Disposizioni per la realizzazione di
parcheggi pertinenziali su aree pubbliche) consente ai
comuni che abbiano predisposto il piano urbano dei parcheggi
di concedere il diritto di superficie sul sottosuolo di aree
di proprietà comunale per realizzare parcheggi da destinare a
pertinenza di edifici privati. Al comma 3 è indicata la
documentazione da allegare, da parte dei soggetti interessati,
alla domanda di accesso al bando emanato dal comune, aperto a
residenti non proprietari e proprietari, a società cooperative
e a imprese di costruzione. Al comma 4 è dettagliato il
contenuto delle convenzioni, in particolare per quanto attiene
alle modalità e all'esecuzione delle opere.
L'articolo 3 (Finanziamento) definisce particolari
disposizioni per le Ferrovie dello Stato S.p.a., le società
controllate o concessionarie del servizio ferroviario, per le
società di gestione degli aeroporti e dei porti e per le
aziende di trasporto pubblico locale, per la realizzazione di
parcheggi di interscambio su aree di loro proprietà.
L'articolo 4 (Riassegnazione di fondi per la realizzazione
dei programmi urbani dei parcheggi) fissa i criteri con i
quali effettuare la riassegnazione dei fondi non utilizzati.
In particolare le regioni possono procedere, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad
approvare appositi programmi urbani di parcheggi. In caso di
inadempienza i fondi non utilizzati sono revocati con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e
riassegnati con le modalità di cui al comma 3 dello stesso
articolo.
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