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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4735
DDL0254-0002
Progetto di legge Camera n. 254 - testo presentato - (DDL13-254)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C254. TESTIPDL
...C254.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC254 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
  legge non è quello di ridefinire il complesso normativo
  esistente per ciò che concerne la realizzazione dei vari tipi
  di parcheggi; essa si limita, infatti, a modificare l'articolo
  9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (più nota come "legge
  Tognoli") nella parte, cioè, che riguarda la possibilità di
  realizzare parcheggi per residenti nel sottosuolo.
     La presente proposta di legge sceglie deliberatamente di
  intervenire senza operare fratture troppo marcate con il
  complesso della normativa urbanistica esistente, attraverso un
  articolato che si orienta verso una netta semplificazione
  delle norme attribuendo ai comuni maggiori competenze.
  L'obiettivo che si propone è di consentire e favorire la
  realizzazione di parcheggi interrati, con un costo finale il
  più possibile contenuto, nelle zone in cui ciònon significhi
  rompere l'equilibrio ambientale ed urbano preesistente,
  risolvendo il problema della sosta per i residenti e gli
  abitanti ed evitando l'effetto, che facilmente si produce dopo
  la realizzazione di parcheggi, di aumentare contemporaneamente
  il volume di traffico della zona.
 
                               Pag. 2
 
     Essa liberalizza, rispetto alla "legge Tognoli", i
  possibili soggetti attuatori ed indica come destinatari delle
  opere realizzate i proprietari ed i residenti; garantisce
  procedure amministrative più snelle e sgravi economici
  attraverso l'autorizzazione gratuita.
     In particolare l'articolo 1 (Disposizioni per la
  realizzazione di parcheggi pertinenziali su aree private)
  consente la deroga agli strumenti urbanistici ed ai
  regolamenti edilizi, definisce le condizioni e i criteri
  necessari per la realizzazione di parcheggi pertinenziali su
  aree private (comma 1) ed i vincoli ed i pareri ai quali è
  subordinata l'autorizzazione.  Il ricorso alle autorizzazioni
  previste dalle leggi 1^ agosto 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
  n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, 6 dicembre 1991, n. 394,
  permette di effettuare valutazioni relative al caso specifico.
  L'edificazione dei parcheggi è soggetta a vincolo di
  pertinenzialità.
     Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere
  disposti esclusivamente a favore dei soggetti residenti negli
  ambiti di influenza definiti dai commi, pena la nullità degli
  atti.
     L'articolo 2 (Disposizioni per la realizzazione di
  parcheggi pertinenziali su aree pubbliche)  consente ai
  comuni che abbiano predisposto il piano urbano dei parcheggi
  di concedere il diritto di superficie sul sottosuolo di aree
  di proprietà comunale per realizzare parcheggi da destinare a
  pertinenza di edifici privati.  Al comma 3 è indicata la
  documentazione da allegare, da parte dei soggetti interessati,
  alla domanda di accesso al bando emanato dal comune, aperto a
  residenti non proprietari e proprietari, a società cooperative
  e a imprese di costruzione.  Al comma 4 è dettagliato il
  contenuto delle convenzioni, in particolare per quanto attiene
  alle modalità e all'esecuzione delle opere.
     L'articolo 3 (Finanziamento)  definisce particolari
  disposizioni per le Ferrovie dello Stato S.p.a., le società
  controllate o concessionarie del servizio ferroviario, per le
  società di gestione degli aeroporti e dei porti e per le
  aziende di trasporto pubblico locale, per la realizzazione di
  parcheggi di interscambio su aree di loro proprietà.
     L'articolo 4 (Riassegnazione di fondi per la realizzazione
  dei programmi urbani dei parcheggi)  fissa i criteri con i
  quali effettuare la riassegnazione dei fondi non utilizzati.
  In particolare le regioni possono procedere, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad
  approvare appositi programmi urbani di parcheggi.  In caso di
  inadempienza i fondi non utilizzati sono revocati con
  provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e
  riassegnati con le modalità di cui al comma 3 dello stesso
  articolo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-254 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0254 TOTPAG=0009 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025400 00 FASCIDC=13DDL0254 SORTNAV=0025400 000 00000 ZZDDLC254 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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