| (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi
pertinenziali su aree private).
1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. I proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi, nel sottosuolo delle
aree scoperte di loro pertinenza, nei locali situati al piano
terra dei fabbricati esistenti, nei lastrici solari di
copertura qualora direttamente accessibili dalla viabilità
esistente, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
immobiliari esistenti, anche in deroga agli strumenti e ai
regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso
fermi:
a) i vincoli previsti dalla legislazione in
materia paesaggistica e ambientale;
b) la necessità delle autorizzazioni previste
dalle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
c) i poteri attribuiti dalla medesima legislazione
di cui alla lettera b) alle regioni ed ai Ministeri
dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da
esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.
2. I comuni possono adottare, con deliberazione del
consiglio comunale, apposito atto che individui limiti,
quantità e zone di esclusione degli interventi previsti dal
presente articolo.
3. Gli interventi di edificazione di parcheggi
devono prevedere il ripristino degli aspetti ambientali ed
urbanistici ed essere compatibili con le tipologie edilizie
esistenti.
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4. L'esecuzione delle opere e degli interventi
previsti dal comma 1 è soggetta a autorizzazione gratuita.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
alla stipula preliminare, con atto pubblico, di vincolo
unilaterale di pertinenziazione dell'erigendo parcheggio
all'unità immobiliare di riferimento. La mancanza del vincolo
di pertinenziazione annulla tutti gli atti successivi.
6. Le opere e gli interventi di cui al comma 1
relative a condomini sono approvate dall'assemblea degli
stessi, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza
prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
7. Gli atti di trasferimento dei parcheggi,
separatamente dall'unità immobiliare a cui si riferiscono,
sono disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti
negli ambiti di influenza che i comuni possono definire
preventivamente con l'atto amministrativo di cui al comma 2 o,
in assenza di tale definizione, a favore di soggetti residenti
nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti
diversi sono nulli.
8. I parcheggi realizzati ai sensi del presente
articolo non possono in alcun modo e per alcun motivo subire
modificazioni d'uso".
2. La facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, deve essere esercitata entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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