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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4736
DDL0254-0003
Progetto di legge Camera n. 254 - testo presentato - (DDL13-254)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C254. TESTIPDL
...C254.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC254 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi
              pertinenziali su aree private). 
     1.  L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è
  sostituito dal seguente:
     "Art.  9. -  1.  I proprietari di immobili possono
  realizzare nel sottosuolo degli stessi, nel sottosuolo delle
  aree scoperte di loro pertinenza, nei locali situati al piano
  terra dei fabbricati esistenti, nei lastrici solari di
  copertura qualora direttamente accessibili dalla viabilità
  esistente, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
  immobiliari esistenti, anche in deroga agli strumenti e ai
  regolamenti edilizi vigenti o adottati.  Restano in ogni caso
  fermi:
         a)  i vincoli previsti dalla legislazione in
  materia paesaggistica e ambientale;
         b)  la necessità delle autorizzazioni previste
  dalle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
  dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.  312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431, e dalla
  legge 6 dicembre 1991, n.  394, e successive modificazioni;
         c)  i poteri attribuiti dalla medesima legislazione
  di cui alla lettera  b)  alle regioni ed ai Ministeri
  dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da
  esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.
       2.  I comuni possono adottare, con deliberazione del
  consiglio comunale, apposito atto che individui limiti,
  quantità e zone di esclusione degli interventi previsti dal
  presente articolo.
       3.  Gli interventi di edificazione di parcheggi
  devono prevedere il ripristino degli aspetti ambientali ed
  urbanistici ed essere compatibili con le tipologie edilizie
  esistenti.
 
                               Pag. 4
 
      4.  L'esecuzione delle opere e degli interventi
  previsti dal comma 1 è soggetta a autorizzazione gratuita.
       5.  Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
  alla stipula preliminare, con atto pubblico, di vincolo
  unilaterale di pertinenziazione dell'erigendo parcheggio
  all'unità immobiliare di riferimento.  La mancanza del vincolo
  di pertinenziazione annulla tutti gli atti successivi.
       6.  Le opere e gli interventi di cui al comma 1
  relative a condomini sono approvate dall'assemblea degli
  stessi, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza
  prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
  Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
  comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
       7.  Gli atti di trasferimento dei parcheggi,
  separatamente dall'unità immobiliare a cui si riferiscono,
  sono disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti
  negli ambiti di influenza che i comuni possono definire
  preventivamente con l'atto amministrativo di cui al comma 2 o,
  in assenza di tale definizione, a favore di soggetti residenti
  nel territorio del comune.  Gli atti di cessione a soggetti
  diversi sono nulli.
       8.  I parcheggi realizzati ai sensi del presente
  articolo non possono in alcun modo e per alcun motivo subire
  modificazioni d'uso".
     2.  La facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 9 della
  legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del
  presente articolo, deve essere esercitata entro il termine di
  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-254 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0254 TOTPAG=0009 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=025400 00 FASCIDC=13DDL0254 SORTNAV=0025400 000 00000 ZZDDLC254 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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