| (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi
pertinenziali su aree pubbliche).
1. I comuni nell'ambito del programma urbano dei
parcheggi, al fine di promuovere il recupero urbanistico e
ambientale di aree territoriali, anche riducendo la sosta
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nelle strade, possono concedere, previa determinazione dei
relativi criteri approvati dal consiglio comunale, il diritto
di superficie sul sottosuolo di aree di proprietà comunale.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti e la necessità
delle autorizzazioni di cui alle leggi 1^ giugno 1939, n.
1089, 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenza di edifici privati, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo, e nei limiti delle
quantità definite dal bando di cui al comma 2.
2. In attuazione della facoltà di cui al comma 1 i comuni
possono emanare entro il 30 settembre, con scadenza triennale,
previo parere del consiglio circoscrizionale, un bando per la
realizzazione di parcheggi riservati a residenti nel
territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a
società anche cooperative costituite tra gli stessi, secondo
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. Il bando è
aperto anche a imprese di costruzioni o a cooperative, su
mandato dei soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere
specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo
riguardo ai seguenti elementi:
a) ripristino ambientale;
b) arredo urbano e collegamenti con la
viabilità;
c) numero dei mandanti o acquirenti;
d) qualità del progetto proposto;
e) tempi di realizzazione;
f) programma di manutenzione.
3. La domanda di ammissione all'assegnazione di aree per
la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata
da un progetto preliminare elaborato da un professionista
iscritto all'albo professionale, contenente:
a) elaborati grafici;
b) una relazione di massima concernente le
soluzioni per la sicurezza statica e la compatibilità
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dell'intervento con le caratteristiche idrogeologiche
dell'area;
c) lo spostamento delle reti;
d) i dispositivi di sicurezza;
e) gli elementi conoscitivi e metodologici per la
verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici.
4. Al fine dell'assegnazione delle aree devono essere
presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione
bancaria o assicurativa pari ad una percentuale sull'importo
dei lavori principali ed accessori definita dal bando, nonché
in una polizza assicurativa per i danni agli edifici
confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di
superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella
quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di
superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano
economico-finanziario previsto per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione
esecutiva, per la messa a disposizione delle aree necessarie e
per l'esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello
stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli
eventuali adempimenti;
e) il corrispettivo per la concessione del diritto
di superficie;
f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di
parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel
tempo.
5. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determinano le modalità di
riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi
diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate
dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31
dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula
della convenzione di cui al comma 4.
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6. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul
sottosuolo di aree di proprietà comunale per la realizzazione
di parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti
proprietari, o a società anche cooperative costituite tra gli
stessi, può essere assegnato ai residenti non proprietari che
abbiano la residenza nell'ambito di influenza del parcheggio
come definito nella convenzione, ai sensi del comma 4, anche
riuniti in associazione o in cooperative.
7. I membri delle associazioni o cooperative di cui al
comma 6 diventano in tal caso contitolari del diritto di
superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in
forza del quale il residente non proprietario godeva della
porzione del fabbricato per il quale sia divenuto contitolare
del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di
contitolarità deve essere attribuita nell'ordine:
a) al proprietario della porzione di
fabbricato;
b) al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta
porzione;
c) alla associazione o cooperativa costituita tra
non proprietari.
8. Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a
quello risultante dalla convenzione di cui al comma 4, lettera
f).
9. Le opere di cui al comma 1 sono soggette ad
autorizzazione gratuita.
10. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono subire modificazioni d'uso.
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