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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4737
DDL0254-0004
Progetto di legge Camera n. 254 - testo presentato - (DDL13-254)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C254. TESTIPDL
...C254.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC254 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi
             pertinenziali su aree pubbliche). 
     1.  I comuni nell'ambito del programma urbano dei
  parcheggi, al fine di promuovere il recupero urbanistico e
  ambientale di aree territoriali, anche riducendo la sosta
 
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  nelle strade, possono concedere, previa determinazione dei
  relativi criteri approvati dal consiglio comunale, il diritto
  di superficie sul sottosuolo di aree di proprietà comunale.
  Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti e la necessità
  delle autorizzazioni di cui alle leggi 1^ giugno 1939, n.
  1089, 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto legge 27 giugno
  1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1985, n. 431, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
  successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da
  destinare a pertinenza di edifici privati, fatto salvo quanto
  previsto dal comma 6 del presente articolo, e nei limiti delle
  quantità definite dal bando di cui al comma 2.
     2.  In attuazione della facoltà di cui al comma 1 i comuni
  possono emanare entro il 30 settembre, con scadenza triennale,
  previo parere del consiglio circoscrizionale, un bando per la
  realizzazione di parcheggi riservati a residenti nel
  territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a
  società anche cooperative costituite tra gli stessi, secondo
  quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.  Il bando è
  aperto anche a imprese di costruzioni o a cooperative, su
  mandato dei soggetti aventi diritto.  Nel bando devono essere
  specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo
  riguardo ai seguenti elementi:
         a)  ripristino ambientale;
         b)  arredo urbano e collegamenti con la
  viabilità;
         c)  numero dei mandanti o acquirenti;
         d)  qualità del progetto proposto;
         e)  tempi di realizzazione;
         f)  programma di manutenzione.
     3.  La domanda di ammissione all'assegnazione di aree per
  la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata
  da un progetto preliminare elaborato da un professionista
  iscritto all'albo professionale, contenente:
         a)  elaborati grafici;
         b)  una relazione di massima concernente le
  soluzioni per la sicurezza statica e la compatibilità
 
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  dell'intervento con le caratteristiche idrogeologiche
  dell'area;
         c)  lo spostamento delle reti;
         d)  i dispositivi di sicurezza;
         e)  gli elementi conoscitivi e metodologici per la
  verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici.
     4.  Al fine dell'assegnazione delle aree devono essere
  presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione
  bancaria o assicurativa pari ad una percentuale sull'importo
  dei lavori principali ed accessori definita dal bando, nonché
  in una polizza assicurativa per i danni agli edifici
  confinanti.  In ogni caso, la costituzione del diritto di
  superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella
  quale siano previsti:
         a)  la durata della concessione del diritto di
  superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;
         b)  il dimensionamento dell'opera ed il piano
  economico-finanziario previsto per la sua realizzazione;
         c)  i tempi previsti per la progettazione
  esecutiva, per la messa a disposizione delle aree necessarie e
  per l'esecuzione dei lavori;
         d)  i tempi e le modalità per la verifica dello
  stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli
  eventuali adempimenti;
         e)  il corrispettivo per la concessione del diritto
  di superficie;
         f)  il prezzo massimo di cessione dello spazio di
  parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel
  tempo.
     5.  I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, determinano le modalità di
  riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi
  diritto.  Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate
  dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31
  dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula
  della convenzione di cui al comma 4.
 
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     6.  Per ciascun intervento il diritto di superficie sul
  sottosuolo di aree di proprietà comunale per la realizzazione
  di parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti
  proprietari, o a società anche cooperative costituite tra gli
  stessi, può essere assegnato ai residenti non proprietari che
  abbiano la residenza nell'ambito di influenza del parcheggio
  come definito nella convenzione, ai sensi del comma 4, anche
  riuniti in associazione o in cooperative.
     7.  I membri delle associazioni o cooperative di cui al
  comma 6 diventano in tal caso contitolari del diritto di
  superficie.  Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in
  forza del quale il residente non proprietario godeva della
  porzione del fabbricato per il quale sia divenuto contitolare
  del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di
  contitolarità deve essere attribuita nell'ordine:
         a)  al proprietario della porzione di
  fabbricato;
         b)  al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta
  porzione;
         c)  alla associazione o cooperativa costituita tra
  non proprietari.
     8.  Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a
  quello risultante dalla convenzione di cui al comma 4, lettera
  f).
     9.  Le opere di cui al comma 1 sono soggette ad
  autorizzazione gratuita.
     10.  I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
  non possono subire modificazioni d'uso.
 
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