| (Finanziamento).
1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 9, comma
1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e di cui all'articolo 2,
comma 1, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono
equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad
immobili ai sensi degli articoli 2 e 86 della legge
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22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della
presente legge i bandi pubblicati anteriormente alla data
della sua entrata in vigore, qualora i comuni provvedano,
entro centottanta giorni dalla data stessa, alla concessione
del diritto di superficie sul sottosuolo delle aree.
3. La rideterminazione dei costi standard e delle
modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei
soggetti concessionari ai fini della determinazione dei
contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo
1989, n. 122, è definita, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite
società da esse controllate, le società concessionarie del
servizio ferroviario, le società di gestione degli aeroporti e
dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono
usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n.
122, e successive modificazioni, per la realizzazione su aree
di propria disponibilità di parcheggi di interscambio,
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. I finanziamenti
possono essere concessi anche a società a prevalente capitale
comunale, costituite per la costruzione e la gestione di
parcheggi.
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
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