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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4738
DDL0254-0005
Progetto di legge Camera n. 254 - testo presentato - (DDL13-254)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C254. TESTIPDL
...C254.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC254 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Finanziamento). 
     1.  Le opere e gli interventi di cui all'articolo 9, comma
  1, della legge 24 marzo 1989, n.  122, come sostituito
  dall'articolo 1 della presente legge, e di cui all'articolo 2,
  comma 1, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono
  equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad
  immobili ai sensi degli articoli 2 e 86 della legge
 
                               Pag. 8
 
  22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.
     2.  Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della
  presente legge i bandi pubblicati anteriormente alla data
  della sua entrata in vigore, qualora i comuni provvedano,
  entro centottanta giorni dalla data stessa, alla concessione
  del diritto di superficie sul sottosuolo delle aree.
     3.  La rideterminazione dei costi  standard  e delle
  modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei
  soggetti concessionari ai fini della determinazione dei
  contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo
  1989, n. 122, è definita, entro novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
  Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
  economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi
  dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
     4.  Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite
  società da esse controllate, le società concessionarie del
  servizio ferroviario, le società di gestione degli aeroporti e
  dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono
  usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n.
  122, e successive modificazioni, per la realizzazione su aree
  di propria disponibilità di parcheggi di interscambio,
  previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.  I finanziamenti
  possono essere concessi anche a società a prevalente capitale
  comunale, costituite per la costruzione e la gestione di
  parcheggi.
     5.  Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
  i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
  proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
  rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
  il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
  ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
  regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-254 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0254 TOTPAG=0009 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=030 PAGFIN=0008 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=025400 00 FASCIDC=13DDL0254 SORTNAV=0025400 000 00000 ZZDDLC254 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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