| (Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei
programmi urbani dei parcheggi).
1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della
presente legge non abbiano provveduto ad approvare la seconda
annualità del programma urbano dei parcheggi di cui
all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la
seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima
legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni
dalla data stessa.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a revocare
le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente
ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n.
122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di
specifici programmi. Il provvedimento di revoca può
intervenire anche a parziale modifica di eventuali
trasferimenti previsti da disposizioni legislative.
3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca
di cui al comma 2, sono riassegnate, su conforme parere della
Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i
programmi di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della
legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata
tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri
indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.
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