| (Misure di agevolazione della mobilità dei segretari
comunali
e provinciali).
1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno, non
impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate
nell'esercizio successivo, a titolo di concorso dello Stato
nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà
dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei
segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate
individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo
pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province
d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri
Pag. 12
di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa
approvazione di appositi progetti presentati dalle
amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione
dei contributi assegnati.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |