| Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, disciplina e tutela
l'esercizio delle professioni sanitarie. Con esso si approvava
il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del 13
settembre 1946 sulla ricostruzione degli ordini delle
professioni sanitarie. L'istituzione dell'albo professionale
costituisce un elemento di tutela sia per chi esercita le
professioni che per i cittadini. L'esercizio deve avvenire nel
rispetto di regole deontologiche molto precise, le quali
devono costituire una garanzia naturalmente per gli operatori
e professionisti che attraverso di esse tutelano la loro
credibilità e professionalità di singoli e di categoria, ma
anche per i cittadini che, in momenti di particolare
difficoltà e necessità, come quelli nei quali si deve
ricorrere a cure mediche, si affidano a medici e a strutture
sanitarie e devono poterlo fare con la massima fiducia. Questo
rapporto fiduciario negli ultimi anni è andato incrinandosi e
lo dimostra, non solo il crescente numero di ricorsi alla
magistratura per le soluzioni di contenziosi legati a modalità
di cura e terapie praticate da operatori sanitari nei
confronti di pazienti che a causa di esse hanno subito un
danno, ma anche il moltiplicarsi di associazioni a tutela dei
diritti del malato. Tutto ciò sottolinea due aspetti
importanti:
le strutture sanitarie spesso non sono all'altezza del
compito che dovrebbero svolgere;
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è cresciuta nei cittadini la consapevolezza dei loro
diritti.
E' inutile sottolineare che gli episodi negativi non solo
gettano discredito, ma colpiscono soprattutto le strutture ed
i professionisti seri.
E' in questa nuova dimensione culturale e sociale che si
deve inserire anche la tutela delle professioni attraverso gli
ordini; il senso più civile ed aggiornato della esistenza o
costituzione di un albo professionale si discosta ormai
inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela
dell'interesse corporativo della categoria ma, deve
contemplare, invece, anche le ragioni dell'utente, garantendo
e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare
comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze. Se
questo discorso vale per tutte le professioni, ancora di più
deve valere quando l'esercizio professionale si svolge in
ambiti delicati e tocca uno dei diritti fondamentali del
cittadino quale quello della salute, sancito anche dalla
nostra Carta costituzionale (articolo 32).
Sono ovviamente due interessi, quello degli aspetti
relativi alla tutela della professione ed il diritto alla
salute, che non possono mai venire contrapposti e tra i quali
occorre trovare il massimo equilibrio nell'interesse di
entrambe le parti.
Chiunque commetta abusi o mancanze nell'esercizio della
professione, non solo viola norme deontologiche e lede in
maniera inequivocabile il decoro della professione screditando
l'intera categoria professionale di cui fa parte, ma infrange
anche un principio sancito dalla Costituzione e con esso un
diritto fondamentale dell'individuo.
E' proprio per salvaguardare meglio la salute dei
cittadini, ma anche chi onestamente e con capacità esercita le
professioni sanitarie, che occorre procedere alla modifica
dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 221 del 1950.
In esso, infatti, si prevede che possano effettuare
ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, solo l'interessato (cioè l'iscritto
all'albo) il prefetto ed il procuratore della Repubblica,
mentre viene esclusa questa possibilità per il comune
cittadino leso da un comportamento professionale incauto che,
in questa accezione, viene considerato come controparte e
portatore di interessi opposti ed incompatibili.
La natura regolamentare di questo articolo è senz'altro
molto discutibile se non addirittura illegittima, perché viola
un principio di uguaglianza tra cittadini, non riconoscendo a
chi ha un interesse diverso dall'incolpato, il diritto di fare
valere le sue ragioni almeno in seconda istanza. Occorre dire
che l'articolo 38 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 221 del 1950 tutela abbondantemente i
professionisti da iniziative discrezionali e disordinate di
singoli cittadini, affidando la competenza per la promozione
del provvedimento disciplinare al prefetto o al procuratore
della Repubblica.
Il mantenimento di una rigidità così forte come quella
prevista nell'articolo 53, perciò, in un contesto come quello
del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950
risulta essere null'altro che la difesa, ormai insostenibile,
di un interesse puramente corporativo.
L'inserimento, tra i possibili soggetti proponenti il
ricorso alla Commissione centrale del controinteressato, cioè
del paziente che si ritiene leso da un comportamento
professionale irresponsabile, rappresenta, perciò, un atto di
giustizia e di garanzia per i cittadini.
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