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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4742
DDL0255-0002
Progetto di legge Camera n. 255 - testo presentato - (DDL13-255)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C255. TESTIPDL
...C255.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC255 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della
  Repubblica 5 aprile 1950, n.  221, disciplina e tutela
  l'esercizio delle professioni sanitarie.  Con esso si approvava
  il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del 13
  settembre 1946 sulla ricostruzione degli ordini delle
  professioni sanitarie.  L'istituzione dell'albo professionale
  costituisce un elemento di tutela sia per chi esercita le
  professioni che per i cittadini.  L'esercizio deve avvenire nel
  rispetto di regole deontologiche molto precise, le quali
  devono costituire una garanzia naturalmente per gli operatori
  e professionisti che attraverso di esse tutelano la loro
  credibilità e professionalità di singoli e di categoria, ma
  anche per i cittadini che, in momenti di particolare
  difficoltà e necessità, come quelli nei quali si deve
  ricorrere a cure mediche, si affidano a medici e a strutture
  sanitarie e devono poterlo fare con la massima fiducia.  Questo
  rapporto fiduciario negli ultimi anni è andato incrinandosi e
  lo dimostra, non solo il crescente numero di ricorsi alla
  magistratura per le soluzioni di contenziosi legati a modalità
  di cura e terapie praticate da operatori sanitari nei
  confronti di pazienti che a causa di esse hanno subito un
  danno, ma anche il moltiplicarsi di associazioni a tutela dei
  diritti del malato.  Tutto ciò sottolinea due aspetti
  importanti:
       le strutture sanitarie spesso non sono all'altezza del
  compito che dovrebbero svolgere;
 
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       è cresciuta nei cittadini la consapevolezza dei loro
  diritti.
     E' inutile sottolineare che gli episodi negativi non solo
  gettano discredito, ma colpiscono soprattutto le strutture ed
  i professionisti seri.
     E' in questa nuova dimensione culturale e sociale che si
  deve inserire anche la tutela delle professioni attraverso gli
  ordini; il senso più civile ed aggiornato della esistenza o
  costituzione di un albo professionale si discosta ormai
  inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela
  dell'interesse corporativo della categoria ma, deve
  contemplare, invece, anche le ragioni dell'utente, garantendo
  e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare
  comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze.  Se
  questo discorso vale per tutte le professioni, ancora di più
  deve valere quando l'esercizio professionale si svolge in
  ambiti delicati e tocca uno dei diritti fondamentali del
  cittadino quale quello della salute, sancito anche dalla
  nostra Carta costituzionale (articolo 32).
     Sono ovviamente due interessi, quello degli aspetti
  relativi alla tutela della professione ed il diritto alla
  salute, che non possono mai venire contrapposti e tra i quali
  occorre trovare il massimo equilibrio nell'interesse di
  entrambe le parti.
     Chiunque commetta abusi o mancanze nell'esercizio della
  professione, non solo viola norme deontologiche e lede in
  maniera inequivocabile il decoro della professione screditando
  l'intera categoria professionale di cui fa parte, ma infrange
  anche un principio sancito dalla Costituzione e con esso un
  diritto fondamentale dell'individuo.
     E' proprio per salvaguardare meglio la salute dei
  cittadini, ma anche chi onestamente e con capacità esercita le
  professioni sanitarie, che occorre procedere alla modifica
  dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n.  221 del 1950.
     In esso, infatti, si prevede che possano effettuare
  ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le
  professioni sanitarie, solo l'interessato (cioè l'iscritto
  all'albo) il prefetto ed il procuratore della Repubblica,
  mentre viene esclusa questa possibilità per il comune
  cittadino leso da un comportamento professionale incauto che,
  in questa accezione, viene considerato come controparte e
  portatore di interessi opposti ed incompatibili.
     La natura regolamentare di questo articolo è senz'altro
  molto discutibile se non addirittura illegittima, perché viola
  un principio di uguaglianza tra cittadini, non riconoscendo a
  chi ha un interesse diverso dall'incolpato, il diritto di fare
  valere le sue ragioni almeno in seconda istanza.  Occorre dire
  che l'articolo 38 dello stesso decreto del Presidente della
  Repubblica n. 221 del 1950 tutela abbondantemente i
  professionisti da iniziative discrezionali e disordinate di
  singoli cittadini, affidando la competenza per la promozione
  del provvedimento disciplinare al prefetto o al procuratore
  della Repubblica.
     Il mantenimento di una rigidità così forte come quella
  prevista nell'articolo 53, perciò, in un contesto come quello
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950
  risulta essere null'altro che la difesa, ormai insostenibile,
  di un interesse puramente corporativo.
     L'inserimento, tra i possibili soggetti proponenti il
  ricorso alla Commissione centrale del controinteressato, cioè
  del paziente che si ritiene leso da un comportamento
  professionale irresponsabile, rappresenta, perciò, un atto di
  giustizia e di garanzia per i cittadini.
 
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