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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4743
DDL0255-0003
Progetto di legge Camera n. 255 - testo presentato - (DDL13-255)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C255. TESTIPDL
...C255.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC255 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti
  le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal
  controinteressato, o dal prefetto o dal procuratore della
  Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o
  dalla comunicazione del provvedimento.
     2.  Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo
  quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione
  dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione
  di quelli previsti dagli articoli 42 e 43 del regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
  1950, n. 221.
     3.  Il ricorso del prefetto o del procuratore della
  Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione
  nell'albo ha effetto sospensivo.  Nel caso di comprovato
  difetto di uno o più titoli o dei requisiti prescritti per la
  iscrizione nell'albo, la Commissione, in via eccezionale, può
  disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
     4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  non si applica l'articolo 53 del regolamento approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
  221.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-255 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0255 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=024 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=025500 00 FASCIDC=13DDL0255 SORTNAV=0025500 000 00000 ZZDDLC255 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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