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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4745
DDL0256-0002
Progetto di legge Camera n. 256 - testo presentato - (DDL13-256)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C256. TESTIPDL
...C256.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC256 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La normativa relativa alla
  collocazione e alle caratteristiche dei cimiteri è regolata
  dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
  decreto 27 luglio 1934 n. 1265.  L'articolato si orienta
  soprattutto nella direzione della regolamentazione degli
  aspetti igienico-sanitari.  Date le funzioni che gli
  insediamenti cimiteriali sono chiamati a soddisfare, appare
  ovvio che particolare attenzione sia stata riservata, dal
  legislatore, alle conseguenze di tipo sanitario relative alle
  aree limitrofe ai cimiteri.  Sono stati invece sottovalutati,
  gli aspetti ed i risvolti di ordine urbanistico che nel regio
  decreto trovano uno spazio limitato ed esiguo, e sono
  affrontati solo marginalmente.
     E' evidente che se la collocazione ha ovviamente
  conseguenze di tipo sanitario, non sono irrilevanti i risvolti
  di ordine urbanistico che il regio decreto prende in esame
  solo marginalmente.  Le amministrazioni comunali sono
  costrette, attualmente, ad operare attraverso limitate
  possibilità di intervento, normate, tra l'altro, in modo
  estremamente vincolistico da un impianto legislativo che, dal
  punto di vista concettuale, utilizza solo parametri
  quantitativi definendo limiti, distanze ed ampiezze, senza
  però considerare indicatori di qualità.
     Siamo perciò costretti ad operare utilizzando criteri, ed
  una legislazione, ormai superati che rendono la situazione del
  nostro Paese, sotto questo profilo, anomala rispetto a quella
  delle altre nazioni europee, dove le distanze da rispettare
  tra cimitero ed edificato, regolate dalle fasce di rispetto,
  sono, come dimensioni, nettamente inferiori e si inscrivono in
 
                               Pag. 2
 
  un quadro normativo in cui particolare rilevanza viene
  attribuita a elementi e parametri qualitativi che nella
  legislazione italiana non sono ancora stati introdotti.
     La proposta di modifica al testo cerca di colmare questa
  lacuna considerando anche criteri relativi alla qualità degli
  interventi sia per ciò che concerne l'aspetto sanitario, che
  quello urbanistico.
     Oltre ad una riduzione generalizzata delle zone di
  rispetto portata da 200 metri a 100 metri si propone di
  eliminare, in caso di deroghe ai limiti previsti, la
  diversificazione prevista nell'articolo 338, quarto comma,
  secondo la quale, nei centri urbani con più di 20.000 abitanti
  la distanza non doveva comunque essere inferiore ai 100 metri,
  mentre per gli altri comuni il limite previsto era di 50
  metri.  Questo è infatti un criterio che ha scarso fondamento,
  sia di ordine sanitario che urbanistico.  Il nuovo limite
  fissato in caso di deroga, è di 50 metri per tutti i
  comuni.
     Nella proposta di modifica si prevede una casistica che ha
  il compito di limitare e circoscrivere le deroghe alle
  situazioni nelle quali essa consenta, effettivamente, di
  effettuare interventi di reale miglioramento urbanistico, nel
  rispetto della situazione ambientale e tenendo conto, oltre
  che delle finalità igienico-sanitarie, anche dei "confini",
  dei limiti naturali e delle caratteristiche del territorio.
     Nella nuova stesura, viene abolito il ricorso al parere
  del prefetto per la concessione delle deroghe.  Attribuendo,
  invece, al fine di garantire una maggiore autonomia degli enti
  locali, un ruolo centrale al consiglio comunale.  Spetterà
  infatti al consiglio comunale decidere se concedere o meno la
  possibilità di deroga, al limite previsto di 100 metri,
  deliberando con l'assenso della maggioranza assoluta dei
  consiglieri comunali.  Nella vecchia formulazione il consiglio
  comunale aveva, invece, solo un ruolo consultivo.
     Le possibilità di deroghe alle distanze previste di 100
  metri sono relative alla situazione ambientale, territoriale
  ed urbanistica ed alla presenza di limiti o confini naturali o
  artificiali preesistenti che di per sé costituiscono una
  barriera fisica.  In altre parole, si assume la complessità del
  territorio cercando di utilizzarlo al meglio in relazione alle
  sue caratteristiche specifiche, fisiche, urbanistiche e agli
  elementi naturali in esso presenti che contribuiscono a
  rendere migliori anche le prestazioni di ordine sanitario
  della struttura, per esempio, la qualità ed il tipo di
  terreno.  L'articolo viene inoltre aggiornato per la parte
  riguardante la richiesta di parere conforme del consiglio
  provinciale della sanità, organismo che viene sostituito dalla
  unità sanitaria locale competente.
     Viene consentito inoltre ai comuni di derogare totalmente
  alle distanze previste nel caso si verificasse la necessità di
  realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute
  utili, ma non collocabili altrove nel territorio comunale.  Ciò
  per facilitare la dotazione infrastrutturale nei comuni con
  una limitata porzione di territorio a disposizione adatto alla
  realizzazione di strutture con dimensioni adeguate (ad esempio
  i comuni di montagna o alcuni costieri).
     La proposta di modifica dell'articolo 338 del testo unico
  delle leggi sanitarie si pone l'obiettivo di soddisfare
  soprattutto esigenze di carattere ed interesse pubblico.
  Spesso vincoli oramai superati e desueti ostacolano l'attività
  degli enti locali e impediscono alle amministrazioni di
  assumere decisioni autonome e conseguentemente responsabilità,
  nella presunzione di potere normare in modo omogeneo
  situazioni complesse e diversificate come quelle presenti sul
  nostro territorio nazionale.  Per tutelare l'interesse pubblico
  e il territorio, e al fine di evitare operazioni di tipo
  speculativo, viene previsto l'innalzamento dell'ammontare del
  pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi sul
  costo di costruzione pari al doppio di quelli vigenti nel
  comune al momento del rilascio della concessione edilizia.
     Per quanto riguarda le ammende per i contravventori, il
  testo viene aggiornato, integrandolo con quanto previsto
  dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che
  stabilisce la moltiplicazione per quaranta delle ammende
  previste, in questo caso di lire 40.000.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-256 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0256 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=076 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=025600 00 FASCIDC=13DDL0256 SORTNAV=0025600 000 00000 ZZDDLC256 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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