| Onorevoli Colleghi! - La normativa relativa alla
collocazione e alle caratteristiche dei cimiteri è regolata
dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934 n. 1265. L'articolato si orienta
soprattutto nella direzione della regolamentazione degli
aspetti igienico-sanitari. Date le funzioni che gli
insediamenti cimiteriali sono chiamati a soddisfare, appare
ovvio che particolare attenzione sia stata riservata, dal
legislatore, alle conseguenze di tipo sanitario relative alle
aree limitrofe ai cimiteri. Sono stati invece sottovalutati,
gli aspetti ed i risvolti di ordine urbanistico che nel regio
decreto trovano uno spazio limitato ed esiguo, e sono
affrontati solo marginalmente.
E' evidente che se la collocazione ha ovviamente
conseguenze di tipo sanitario, non sono irrilevanti i risvolti
di ordine urbanistico che il regio decreto prende in esame
solo marginalmente. Le amministrazioni comunali sono
costrette, attualmente, ad operare attraverso limitate
possibilità di intervento, normate, tra l'altro, in modo
estremamente vincolistico da un impianto legislativo che, dal
punto di vista concettuale, utilizza solo parametri
quantitativi definendo limiti, distanze ed ampiezze, senza
però considerare indicatori di qualità.
Siamo perciò costretti ad operare utilizzando criteri, ed
una legislazione, ormai superati che rendono la situazione del
nostro Paese, sotto questo profilo, anomala rispetto a quella
delle altre nazioni europee, dove le distanze da rispettare
tra cimitero ed edificato, regolate dalle fasce di rispetto,
sono, come dimensioni, nettamente inferiori e si inscrivono in
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un quadro normativo in cui particolare rilevanza viene
attribuita a elementi e parametri qualitativi che nella
legislazione italiana non sono ancora stati introdotti.
La proposta di modifica al testo cerca di colmare questa
lacuna considerando anche criteri relativi alla qualità degli
interventi sia per ciò che concerne l'aspetto sanitario, che
quello urbanistico.
Oltre ad una riduzione generalizzata delle zone di
rispetto portata da 200 metri a 100 metri si propone di
eliminare, in caso di deroghe ai limiti previsti, la
diversificazione prevista nell'articolo 338, quarto comma,
secondo la quale, nei centri urbani con più di 20.000 abitanti
la distanza non doveva comunque essere inferiore ai 100 metri,
mentre per gli altri comuni il limite previsto era di 50
metri. Questo è infatti un criterio che ha scarso fondamento,
sia di ordine sanitario che urbanistico. Il nuovo limite
fissato in caso di deroga, è di 50 metri per tutti i
comuni.
Nella proposta di modifica si prevede una casistica che ha
il compito di limitare e circoscrivere le deroghe alle
situazioni nelle quali essa consenta, effettivamente, di
effettuare interventi di reale miglioramento urbanistico, nel
rispetto della situazione ambientale e tenendo conto, oltre
che delle finalità igienico-sanitarie, anche dei "confini",
dei limiti naturali e delle caratteristiche del territorio.
Nella nuova stesura, viene abolito il ricorso al parere
del prefetto per la concessione delle deroghe. Attribuendo,
invece, al fine di garantire una maggiore autonomia degli enti
locali, un ruolo centrale al consiglio comunale. Spetterà
infatti al consiglio comunale decidere se concedere o meno la
possibilità di deroga, al limite previsto di 100 metri,
deliberando con l'assenso della maggioranza assoluta dei
consiglieri comunali. Nella vecchia formulazione il consiglio
comunale aveva, invece, solo un ruolo consultivo.
Le possibilità di deroghe alle distanze previste di 100
metri sono relative alla situazione ambientale, territoriale
ed urbanistica ed alla presenza di limiti o confini naturali o
artificiali preesistenti che di per sé costituiscono una
barriera fisica. In altre parole, si assume la complessità del
territorio cercando di utilizzarlo al meglio in relazione alle
sue caratteristiche specifiche, fisiche, urbanistiche e agli
elementi naturali in esso presenti che contribuiscono a
rendere migliori anche le prestazioni di ordine sanitario
della struttura, per esempio, la qualità ed il tipo di
terreno. L'articolo viene inoltre aggiornato per la parte
riguardante la richiesta di parere conforme del consiglio
provinciale della sanità, organismo che viene sostituito dalla
unità sanitaria locale competente.
Viene consentito inoltre ai comuni di derogare totalmente
alle distanze previste nel caso si verificasse la necessità di
realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico ritenute
utili, ma non collocabili altrove nel territorio comunale. Ciò
per facilitare la dotazione infrastrutturale nei comuni con
una limitata porzione di territorio a disposizione adatto alla
realizzazione di strutture con dimensioni adeguate (ad esempio
i comuni di montagna o alcuni costieri).
La proposta di modifica dell'articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie si pone l'obiettivo di soddisfare
soprattutto esigenze di carattere ed interesse pubblico.
Spesso vincoli oramai superati e desueti ostacolano l'attività
degli enti locali e impediscono alle amministrazioni di
assumere decisioni autonome e conseguentemente responsabilità,
nella presunzione di potere normare in modo omogeneo
situazioni complesse e diversificate come quelle presenti sul
nostro territorio nazionale. Per tutelare l'interesse pubblico
e il territorio, e al fine di evitare operazioni di tipo
speculativo, viene previsto l'innalzamento dell'ammontare del
pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi sul
costo di costruzione pari al doppio di quelli vigenti nel
comune al momento del rilascio della concessione edilizia.
Per quanto riguarda le ammende per i contravventori, il
testo viene aggiornato, integrandolo con quanto previsto
dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che
stabilisce la moltiplicazione per quaranta delle ammende
previste, in questo caso di lire 40.000.
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