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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4746
DDL0256-0003
Progetto di legge Camera n. 256 - testo presentato - (DDL13-256)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C256. TESTIPDL
...C256.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC256 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
  successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
     "Art.  338. -  1.  I cimiteri debbono essere
  collocati alla distanza di almeno cento metri dai centri
  abitati.  E' vietato costruire attorno agli stessi nuovi
  edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di
  cento metri.
       2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
  trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
       3.  Il contravventore è punito con l'ammenda di lire
  1.600.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o
  la costruzione, o parte di essa, salvi i provvedimenti di
  ufficio in caso di inadempienza.
       4.  Il consiglio comunale può, con deliberazione
  adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e
  previo conforme parere dell'unità sanitaria locale competente,
  quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e
  giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto
  di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla
  situazione dei luoghi, purché nei centri abitati la zona non
  risulti inferiore a cinquanta metri.  Tale riduzione è
  consentita nelle situazioni o casi nei quali si sia verificata
  la preesistenza nella zona di strade pubbliche, torrenti e
  fiumi classificati, laghi, ponti, ferrovie, o in presenza di
  particolari condizioni orografiche, idrogeologiche o naturali
  che comunque devono consentire la normale decomposizione dei
  cadaveri.
     5.  Il consiglio comunale può altresì, in conformità
  alle procedure e alle condizioni previste al comma 4 del
  presente articolo, derogare alle distanze in esso previste,
  qualora ravvisa la necessità di realizzare opere di interesse
 
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  pubblico o di interesse generale e verifica l'impossibilità di
  collocarle in altre zone del territorio comunale.
       6.  Gli interventi edilizi realizzati all'interno
  dell'area liberata dai vincoli di inedificabilità, a seguito
  della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, per un
  periodo di dieci anni dalla delibera di riduzione, sono
  soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del
  contributo sul costo di costruzione in misura pari al doppio
  di quelli vigenti nel comune all'atto del rilascio della
  relativa concessione edilizia".
     2.  Sono confermate le deroghe concesse fino alla data di
  entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-256 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0256 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=025600 00 FASCIDC=13DDL0256 SORTNAV=0025600 000 00000 ZZDDLC256 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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