| 1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 338. - 1. I cimiteri debbono essere
collocati alla distanza di almeno cento metri dai centri
abitati. E' vietato costruire attorno agli stessi nuovi
edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di
cento metri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
3. Il contravventore è punito con l'ammenda di lire
1.600.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o
la costruzione, o parte di essa, salvi i provvedimenti di
ufficio in caso di inadempienza.
4. Il consiglio comunale può, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e
previo conforme parere dell'unità sanitaria locale competente,
quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e
giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto
di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla
situazione dei luoghi, purché nei centri abitati la zona non
risulti inferiore a cinquanta metri. Tale riduzione è
consentita nelle situazioni o casi nei quali si sia verificata
la preesistenza nella zona di strade pubbliche, torrenti e
fiumi classificati, laghi, ponti, ferrovie, o in presenza di
particolari condizioni orografiche, idrogeologiche o naturali
che comunque devono consentire la normale decomposizione dei
cadaveri.
5. Il consiglio comunale può altresì, in conformità
alle procedure e alle condizioni previste al comma 4 del
presente articolo, derogare alle distanze in esso previste,
qualora ravvisa la necessità di realizzare opere di interesse
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pubblico o di interesse generale e verifica l'impossibilità di
collocarle in altre zone del territorio comunale.
6. Gli interventi edilizi realizzati all'interno
dell'area liberata dai vincoli di inedificabilità, a seguito
della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, per un
periodo di dieci anni dalla delibera di riduzione, sono
soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del
contributo sul costo di costruzione in misura pari al doppio
di quelli vigenti nel comune all'atto del rilascio della
relativa concessione edilizia".
2. Sono confermate le deroghe concesse fino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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