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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


475
DDL0031-0014
Progetto di legge Camera n. 31 - testo presentato - (DDL13-31)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C31. TESTIPDL
...C31.
...Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996. Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC31 ZZ13 ZZDL ZZPR
                 (Numero degli assessori). 
      1.  Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo
  1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con
  popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città
  metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore
  a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
  300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con
  popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non
  superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra
  600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici
  nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti
  e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1.
  Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le
  città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero
  degli assessori è aumentato di due".
      2.  L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
  142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      "2.  La giunta provinciale è composta dal presidente, che
  la presiede, e da sei assessori per le province con
  popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per
  quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da
  dieci assessori per quelle con popolazione superiore a
  1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con
  popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".
      3.  Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2
  dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
  sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.
 
DATA=960406 FASCID=DDL13-31 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0031 TOTPAG=0014 TOTDOC=0018 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=008 PAGFIN=0012 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=003100 00 FASCIDC=13DDL0031 SORTNAV=0003100 000 00000 ZZDDLC31 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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