| (Numero degli assessori).
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo
1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città
metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore
a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con
popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non
superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra
600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici
nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti
e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1.
Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le
città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero
degli assessori è aumentato di due".
2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che
la presiede, e da sei assessori per le province con
popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per
quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da
dieci assessori per quelle con popolazione superiore a
1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con
popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".
3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2
dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.
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