| Onorevoli Colleghi! - La legge n. 228 del 1984,
riguardante i trattamenti specifici in favore dei lavoratori
frontalieri, aveva come scopo quello di tutelare questa
categoria di lavoratori una volta cessato il rapporto di
lavoro in Svizzera, regolamentando l'erogazione dei sussidi di
disoccupazione in Italia a favore di coloro che risultavano
essere disoccupati totali in Svizzera. La legge limitava però
l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai
lavoratori licenziati per motivi economici, e lasciava senza
tutela i lavoratori licenziati per motivi diversi e a loro non
imputabili. Occorre dire che il ricorso al licenziamento da
parte dei datori di lavoro ha spesso cause diverse da
necessità di ristrutturazione, prima tra tutte la volontà da
parte dei datori di lavoro di procedere assumendo personale a
costi nettamente inferiori. Con questa proposta di legge si
tende a correggere le storture della legge n. 228 del 1984 e
ad adeguare il trattamento riservato ai lavoratori frontalieri
a quello di tutti gli altri lavoratori, proponendo che le
norme a tutela dei licenziati vengano estese a tutti i
lavoratori italiani divenuti disoccupati in Svizzera non per
loro responsabilità, facendo corrispondere, per quanto
possibile, la normativa italiana a quella elvetica sulla
disoccupazione, applicata attualmente ai disoccupati dimoranti
e domiciliati in Svizzera.
Uno degli obiettivi di questa proposta di legge è quello
di elevare a dodici mesi il periodo massimo indennizzabile
contro i sei previsti dalla legge n. 228 del 1984 e garantire
l'accesso a un trattamento speciale di disoccupazione per una
Pag. 2
durata massima di trecentosessanta giorni contro i centottanta
già previsti.
E' garantito l'accesso a questo trattamento a quanti
abbiano svolto un'attività per almeno dodici mesi nei due anni
precedenti l'inizio della disoccupazione, mentre la legge n.
228 del 1984 richiedeva di avere svolto un'attività per almeno
sei mesi nei dodici precedenti.
Il testo proposto prefigura il pieno utilizzo delle
attuali giacenze del fondo, costituitesi a seguito della
"retrocessione" all'INPS dalla Svizzera di parte delle somme
raccolte mediante contribuzione, senza alcun aggravio
finanziario per il bilancio dello Stato italiano.
La legge n. 228 del 1984, di ratifica ed esecuzione
dell'accordo italo-svizzero sui sussidi di disoccupazione, si
è rivelata inadeguata e inefficace sul piano della tutela dei
diritti dei frontalieri, ed arretrata nei confronti degli
accordi raggiunti tra le parti, concorrendo a ridimensionarne
la portata su aspetti importanti, quali ad esempio il
riconoscimento dell'automatico rinnovo del permesso di lavoro
in Svizzera, anche se in presenza di disoccupati svizzeri
nello stesso settore, purché il datore di lavoro avesse
intenzione di assumerli, oltre al riconoscimento del diritto
ai lavoratori disoccupati di ricollocamento prioritario in
Svizzera rispetto a nuovi candidati all'assunzione.
La tendenza a considerare i frontalieri come soggetti
fuori dal mercato del lavoro elvetico, soprattutto da parte
svizzera, produce tuttora forti discriminazioni e si accentua
in momenti, come quello attuale, caratterizzati dalla
recessione economica. La crisi delle esportazioni che
interessa i prodotti svizzeri ha costretto a processi di
ristrutturazione aziendale che penalizzano soprattutto questa
categoria di lavoratori.
Occorre sottolineare che i frontalieri rappresentano una
quota tutt'altro che marginale dei lavoratori occupati,
soprattutto nelle zone delle province di Novara, Varese e
Como.
| |