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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4751
DDL0258-0002
Progetto di legge Camera n. 258 - testo presentato - (DDL13-258)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C258. TESTIPDL
...C258.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC258 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La legge n. 228 del 1984,
  riguardante i trattamenti specifici in favore dei lavoratori
  frontalieri, aveva come scopo quello di tutelare questa
  categoria di lavoratori una volta cessato il rapporto di
  lavoro in Svizzera, regolamentando l'erogazione dei sussidi di
  disoccupazione in Italia a favore di coloro che risultavano
  essere disoccupati totali in Svizzera.  La legge limitava però
  l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai
  lavoratori licenziati per motivi economici, e lasciava senza
  tutela i lavoratori licenziati per motivi diversi e a loro non
  imputabili.  Occorre dire che il ricorso al licenziamento da
  parte dei datori di lavoro ha spesso cause diverse da
  necessità di ristrutturazione, prima tra tutte la volontà da
  parte dei datori di lavoro di procedere assumendo personale a
  costi nettamente inferiori.  Con questa proposta di legge si
  tende a correggere le storture della legge n. 228 del 1984 e
  ad adeguare il trattamento riservato ai lavoratori frontalieri
  a quello di tutti gli altri lavoratori, proponendo che le
  norme a tutela dei licenziati vengano estese a tutti i
  lavoratori italiani divenuti disoccupati in Svizzera non per
  loro responsabilità, facendo corrispondere, per quanto
  possibile, la normativa italiana a quella elvetica sulla
  disoccupazione, applicata attualmente ai disoccupati dimoranti
  e domiciliati in Svizzera.
     Uno degli obiettivi di questa proposta di legge è quello
  di elevare a dodici mesi il periodo massimo indennizzabile
  contro i sei previsti dalla legge n.  228 del 1984 e garantire
  l'accesso a un trattamento speciale di disoccupazione per una
 
                               Pag. 2
 
  durata massima di trecentosessanta giorni contro i centottanta
  già previsti.
     E' garantito l'accesso a questo trattamento a quanti
  abbiano svolto un'attività per almeno dodici mesi nei due anni
  precedenti l'inizio della disoccupazione, mentre la legge n.
  228 del 1984 richiedeva di avere svolto un'attività per almeno
  sei mesi nei dodici precedenti.
     Il testo proposto prefigura il pieno utilizzo delle
  attuali giacenze del fondo, costituitesi a seguito della
  "retrocessione" all'INPS dalla Svizzera di parte delle somme
  raccolte mediante contribuzione, senza alcun aggravio
  finanziario per il bilancio dello Stato italiano.
     La legge n.  228 del 1984, di ratifica ed esecuzione
  dell'accordo italo-svizzero sui sussidi di disoccupazione, si
  è rivelata inadeguata e inefficace sul piano della tutela dei
  diritti dei frontalieri, ed arretrata nei confronti degli
  accordi raggiunti tra le parti, concorrendo a ridimensionarne
  la portata su aspetti importanti, quali ad esempio il
  riconoscimento dell'automatico rinnovo del permesso di lavoro
  in Svizzera, anche se in presenza di disoccupati svizzeri
  nello stesso settore, purché il datore di lavoro avesse
  intenzione di assumerli, oltre al riconoscimento del diritto
  ai lavoratori disoccupati di ricollocamento prioritario in
  Svizzera rispetto a nuovi candidati all'assunzione.
     La tendenza a considerare i frontalieri come soggetti
  fuori dal mercato del lavoro elvetico, soprattutto da parte
  svizzera, produce tuttora forti discriminazioni e si accentua
  in momenti, come quello attuale, caratterizzati dalla
  recessione economica.  La crisi delle esportazioni che
  interessa i prodotti svizzeri ha costretto a processi di
  ristrutturazione aziendale che penalizzano soprattutto questa
  categoria di lavoratori.
     Occorre sottolineare che i frontalieri rappresentano una
  quota tutt'altro che marginale dei lavoratori occupati,
  soprattutto nelle zone delle province di Novara, Varese e
  Como.
 
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