| 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo
fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in
materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori
frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo
amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) è incaricato a provvedere alla corresponsione
dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla
presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani
divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a
loro imputabile del rapporto di lavoro.
2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione è istituita, per l'intero periodo di validità
dell'accordo di cui al comma 1, una contabilità separata
avente lo scopo di registrare in entrata le somme che la
Svizzera è tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo
stesso e, in uscita, le prestazioni e le spese di cui agli
articoli 3, 5, 6 e 7 della presente legge.
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