| 1. I lavoratori italiani frontalieri divenuti disoccupati
a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di
lavoro, hanno diritto ai trattamenti speciali di
disoccupazione di cui all'articolo 3 della presente legge,
qualora abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a
contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione
contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni
precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi
ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per
i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale
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risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro,
determinato da motivi economici.
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