Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4754
DDL0258-0005
Progetto di legge Camera n. 258 - testo presentato - (DDL13-258)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C258. TESTIPDL
...C258.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC258 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti
  disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del
  rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento speciale
  di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta
  giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni
  festivi, il cui importo giornaliero è stabilito per ciascun
  anno dal consiglio di amministrazione dell'INPS.
     2.  Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di
  amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del
  trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione
  che si verificheranno nell'anno successivo.  Tale importo viene
  stabilito in una percentuale nella misura massima del 50 per
  cento del salario lordo medio annuo sottoposto a
  contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia
  e infortunio, con l'esclusione degli assegni familiari,
  percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di
  disoccupazione.
     3.  Ai fini della determinazione della percentuale di cui
  al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene
  conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi
  dell'articolo 4 dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 1
  devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno
  considerato, nonché delle prestazioni erogate in tale anno,
  dedotte le spese di gestione.
     4.  Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è
  pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute,
  il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo
  definitivo del trattamento speciale di disoccupazione.  Ove
  l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in
  via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli
  lavoratori della relativa differenza, fermo restando che
  l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il
 
                               Pag. 5
 
  limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno
  in questione ai sensi del comma 2.
     5.  Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in
  misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si
  procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la
  differenza è posta in detrazione dalle disponibilità
  finanziarie accantonate di cui all'articolo 8.  In caso di
  insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è
  coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.
     6.  L'importo giornaliero del trattamento speciale di
  disoccupazione di cui al presente articolo, si calcola
  dividendo per 360 l'importo di cui al comma 2, moltiplicato
  per il cambio medio franco-lira rilevato dalla Banca d'Italia
  nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-258 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0258 TOTPAG=0007 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=004 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=025800 00 FASCIDC=13DDL0258 SORTNAV=0025800 000 00000 ZZDDLC258 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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