| 1. I lavoratori frontalieri italiani in Svizzera divenuti
disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del
rapporto di lavoro, hanno diritto ad un trattamento speciale
di disoccupazione per una durata massima di trecentosessanta
giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni
festivi, il cui importo giornaliero è stabilito per ciascun
anno dal consiglio di amministrazione dell'INPS.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di
amministrazione dell'INPS determina l'importo provvisorio del
trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione
che si verificheranno nell'anno successivo. Tale importo viene
stabilito in una percentuale nella misura massima del 50 per
cento del salario lordo medio annuo sottoposto a
contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia
e infortunio, con l'esclusione degli assegni familiari,
percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di
disoccupazione.
3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui
al comma 2, il consiglio di amministrazione dell'INPS tiene
conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi
dell'articolo 4 dell'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 1
devono essere versate da parte della Svizzera per l'anno
considerato, nonché delle prestazioni erogate in tale anno,
dedotte le spese di gestione.
4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è
pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute,
il consiglio di amministrazione dell'INPS stabilisce l'importo
definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove
l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in
via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli
lavoratori della relativa differenza, fermo restando che
l'importo giornaliero complessivo non può comunque superare il
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limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno
in questione ai sensi del comma 2.
5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in
misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si
procede ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la
differenza è posta in detrazione dalle disponibilità
finanziarie accantonate di cui all'articolo 8. In caso di
insufficienza di tali disponibilità, l'ulteriore differenza è
coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.
6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di
disoccupazione di cui al presente articolo, si calcola
dividendo per 360 l'importo di cui al comma 2, moltiplicato
per il cambio medio franco-lira rilevato dalla Banca d'Italia
nei dodici mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
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