| 1. Il trattamento speciale di disoccupazione decorre dal
giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di
collocamento e ha termine dopo trecentosessanta giorni.
2. Le domande dirette all'INPS per ottenere le prestazioni
di cui alla presente legge devono essere presentate alla
sezione circoscrizionale per l'impiego del luogo di residenza
entro sessanta giorni dalla data di iscrizione a detta
sezione.
3. Le domande devono essere corredate dallo stato di
famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero
nonché dall'attestato del datore di lavoro appositamente
predisposto.
4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il
diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla
presente legge, può richiedere l'inserimento nelle liste di
mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni.
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