| 1. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di
disoccupazione di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sono
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corrisposti gli assegni per il nucleo familiare nella misura e
sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme
sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni; il relativo onere grava sulle disponibilità
della contabilità separata di cui all'articolo 1, comma 2.
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