| 1. I periodi di disoccupazione per i quali sono
corrisposti i trattamenti speciali di cui alla presente legge
sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della
determinazione della misura della pensione stessa.
2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i
periodi di cui al comma 1 è determinato secondo i criteri
stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non
possa far valere periodi di iscrizione nella assicurazione
generale obbligatoria di cui, al comma 1, è attribuita per
ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima
della tabella settimanale dei contributi base vigente nel
periodo di percezione del predetto trattamento speciale.
4. Alla copertura della contribuzione figurativa si
provvede mediante prelievi dalle disponibilità della
contabilità separata ed il relativo importo, calcolato
forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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