| 1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo
1^ aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano
dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate,
previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo
scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di
gestione.
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