| (Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei
consigli comunali e provinciali).
1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge
25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la
parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato
e".
2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è
inserito il seguente:
"Art. 9- bis. - (Presidenza dei consigli
provinciali).
1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto
dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o
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dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.
2. La prima seduta è convocata dal presidente della
provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del
presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo
statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto,
per la comunicazione dei componenti della giunta e per la
discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo
ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola:
"comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le
parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il
presidente della provincia".
4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: "è
previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo
statuto".
5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei
consigli comunali capoluoghi di provincia o comunque superiori
ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di
aspettative, permessi ed indennità, stabilite dalla legge 27
dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle
stesse classi demografiche, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio".
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