| 1. Il trattamento speciale di disoccupazione frontaliero è
compatibile con la pensione di vecchiaia anticipata erogata
dalla cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi
di lavoro svolti in territorio elvetico.
2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione
sospende temporaneamente, per il periodo di cui all'articolo 3
comma 1, il godimento di pensioni maturate in Italia.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme
che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione.
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