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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4763
DDL0259-0002
Progetto di legge Camera n. 259 - testo presentato - (DDL13-259)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C259. TESTIPDL
...C259.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC259 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il tema del rapporto tra
  maternità e lavoro non può essere isolato, come se esso
  riguardasse solo "la condizione femminile".
     L'Italia è, nel panorama europeo, uno dei Paesi in cui la
  fecondità è più bassa e dove le politiche familiari per la
  cura dei figli ed il sostegno economico alla loro crescita ed
  alla loro formazione sono più deboli, ovvero quasi
  inesistenti.
     La coesistenza del lavoro con la funzione che la donna
  svolge nell'ambito familiare pone una serie di ostacoli
  oggettivi che vanno ad aumentare anche in relazione alla
  tipologia di attività lavorativa che la stessa svolge nella
  società.
     La società civile in cui viviamo non ha purtroppo
  dimostrato sino ad oggi la dovuta sensibilità verso la
  soluzione del problema.
     Più in particolare la stessa Costituzione, che tra l'altro
  prevede dichiarazioni di principio sulla tutela della donna
  lavoratrice, della madre e del bambino, fino ad oggi non è
  stata attuata in forma concreta.
     Infatti, il nostro ordinamento giuridico, mentre prevede
  un corpo normativo organico e completo per le lavoratrici
  dipendenti, contiene solo alcune previsioni per le
  imprenditrici dei vari settori, che, in sè, non sono
  sufficienti per ottemperare il dibattito costituzionale, nella
  parte in cui prevedono la tutela della salute della madre e
  del bambino.
     La maternità, che giustamente nel caso della lavoratrice
  dipendente viene considerata e trattata come un costo sociale,
  nel caso della donna imprenditrice diventa un costo solo suo
 
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  personale.  Di qui risulta evidente come le imprenditrici nel
  periodo della gravidanza, e nel periodo successivo, non siano
  adeguatamente tutelate dalla legislazione italiana.
     La tutela della maternità dovrebbe prescindere dallo
  status  della donna!
     In un Paese "civile" non è concepibile, di fatto, che le
  imprenditrici, soprattutto se titolari di ditte individuali,
  per fronteggiare le esigenze economiche siano costrette a
  lavorare anche in presenza di eventuali complicazioni nel
  periodo anteriore agli ultimi due mesi di gravidanza.
     Se si vuole intraprendere concretamente la strada che
  porta ad una autentica cultura per la vita, non possiamo
  permettere che esistano discriminazioni all'interno del valore
  stesso della maternità.
     E' pur vero che la donna che decide di intraprendere la
  difficile strada dell'essere imprenditrice deve essere
  consapevole che questa scelta già presuppone delle rinunce e
  dei rischi diversi, ma è senza dubbio vero che ogni individuo
  ha il diritto di realizzarsi secondo le proprie attitudini e
  le proprie aspirazioni, tanto nell'ambito del lavoro che in
  quello della famiglia.
     E' pertanto necessario prevedere forme di ammortizzatori
  sociali per i lavoratori dipendenti, ma anche individuare
  interventi che aiutino l'imprenditrice a sostenere gli impegni
  assunti.
     Del resto, quanto sopra esposto è confermato dalla
  sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 1994.  Con
  questa sentenza la Corte respinge la questione di legittimità
  costituzionale relativa alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
  nella parte in cui prevede il diritto del padre lavoratore
  all'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi nel primo
  anno di vita del bambino solo "nell'ipotesi in cui la madre
  sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui sia
  lavoratrice autonoma".
     Con tale sentenza la Corte, pur dando torto al ricorrente,
  ha espresso un parere ed un auspicio di grandissima importanza
  e di altissimo valore, chiedendo che "il futuro legislatore
  perfezioni nel modo che riterrà opportuno la normativa vigente
  nel senso di una maggiore protezione del valore della
  maternità anche a favore delle lavoratrici autonome".
     Onorevoli colleghi, molto spesso le donne sono costrette a
  rinunciare a procreare facendo scelte drastiche, poiché non
  abbiamo ancora conquistato pienamente i nostri diritti
  all'autorealizzazione personale attraverso il lavoro, ma non
  dobbiamo optare per non avere figli, dobbiamo lottare invece
  per migliorare le condizioni per farli!
     Se si intendono recuperare i valori familiari e mantenere
  i diritti delle donne in un Paese come il nostro dove il tasso
  di natalità è prossimo allo zero, è necessario anzitutto
  migliorare e garantire l'applicazione di leggi che tutelano la
  maternità e la lavoratrice in tutte le forme di lavoro
  prestato.
     La presente proposta di legge è formata da quattro
  articoli.  L'articolo 1 prevede una agevolazione contributiva a
  favore delle piccole aziende che si trovano nelle condizioni
  di dover sostituire la propria dipendente in gravidanza.  Tale
  agevolazione ha effetto limitatamente al periodo interessato
  alla sostituzione.
     E' noto come proprio le piccole aziende risentano
  maggiormente del carico economico del costo del lavoro,
  essendo in una posizione svantaggiata rispetto al resto del
  sistema economico, di cui costituiscono un primo elemento.
  Proprio per tale motivo non sono in grado di scaricare sul
  costo del proprio prodotto il maggiore onere della manodopera,
  senza correre il rischio di uscire dal mercato.  Appare quindi
  evidente la necessità di ammortizzare, almeno in parte, una
  prestazione offerta dalla sostituta in termini di non assoluta
  professionalità, almeno con l'abbattimento contributivo, fermo
  restando gli obblighi a carico dell'azienda in merito alla
  corretta retribuzione.
     L'articolo 2 prevede poi la possibilità di anticipare fino
  a tre mesi dall'inizio dell'astensione obbligatoria
  l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione
  di lavoratrici in maternità.  Da una parte si viene ad
  agevolare il piccolo imprenditore: occorre infatti evidenziare
 
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  come tale agevolazione non sia rivolta indistintamente ad ogni
  tipo di azienda, quanto invece alle tipologie aziendali
  configurate in un organico limitato di addetti.  Sono infatti
  proprio le piccole aziende a subire i maggiori effetti
  negativi della maternità sul piano organizzativo.  La
  sostituzione, in questi casi, necessita di periodi di
  adattamento evidentemente maggiori, rispetto alle grandi
  realtà imprenditoriali, nel cui ambito la sostituta è chiamata
  a compiere una precisa e talvolta limitata mansione operativa
  o di produzione, o a rivestire un incarico amministrativo
  verosimilmente già supportato da numerosi altri colleghi, se
  non addirittura da personale con mansioni funzionarie o
  dirigenziali.  Il contesto in cui la normativa sarà applicata è
  del tutto diverso.  Si tratta di piccole aziende in cui
  l'intervento del singolo non è mai di fatto limitato ad una
  ben specifica mansione, bensì ove il singolo è chiamato a
  prestare il proprio intervento nell'ambito dell'intero
  processo produttivo.
     A livello amministrativo, poi, la difficoltà è ancora
  maggiore, trattandosi quasi sempre della sostituzione di
  un'unica addetta che ha in mano la gestione
  contabile-amministrativa dell'azienda in modo totale.  Anche il
  fattore conoscenza e fiducia personale è senz'altro più
  rilevante nelle piccole imprese.
     La normativa in esame stabilisce altresì una indiscutibile
  agevolazione anche per la gestante, la quale potrà travasare
  in un lasso di tempo adeguato i princìpi e le conoscenze
  tecnico-professionali, senza imporsi diversamente a ritmi ed
  affanni che mal si conciliano, tra l'altro, con il periodo
  della gravidanza.  Così facendo, oltre a permettere alla
  gestante di continuare ad operare in un ambiente lavorativo
  evidentemente più sereno, si contribuisce indirettamente ad
  una maggiore incentivazione all'occupazione.
     L'articolo 3 riguarda l'estensione del diritto alla
  sostituzione della madre lavoratrice da parte del padre anche
  alle lavoratrici autonome.  Con tale articolo si vuole
  evidenziare la problematica relativa all'impossibilità da
  parte del marito di una imprenditrice di usufruire
  dell'astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei
  mesi nel primo anno di vita del bambino, mentre nell'ipotesi
  in cui la madre sia una lavoratrice dipendente tale facoltà
  del padre è incontestata.  La possibilità offerta al coniuge di
  sostenere lo sforzo della donna imprenditrice diventa una
  opportunità fondamentale per la continuità dell'attività
  aziendale.
     L'articolo 4 provvede alla quantificazione dei costi.
     Onorevoli colleghi, la motivazione più profonda che
  sottende questa proposta di legge è quella di migliorare la
  condizione generale della maternità nelle piccole imprese, sia
  che la questione riguardi la titolare sia che riguardi le
  dipendenti.  Non si tratta di un obiettivo di poco conto,
  considerati i dati nazionali relativi alle condizioni
  sfavorevoli alla procreazione ed alla conseguente denatalità,
  che, di conseguenza, merita la massima attenzione da parte di
  tutti i soggetti a vario titolo interessati.
 
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