| Onorevoli Colleghi! - Il tema del rapporto tra
maternità e lavoro non può essere isolato, come se esso
riguardasse solo "la condizione femminile".
L'Italia è, nel panorama europeo, uno dei Paesi in cui la
fecondità è più bassa e dove le politiche familiari per la
cura dei figli ed il sostegno economico alla loro crescita ed
alla loro formazione sono più deboli, ovvero quasi
inesistenti.
La coesistenza del lavoro con la funzione che la donna
svolge nell'ambito familiare pone una serie di ostacoli
oggettivi che vanno ad aumentare anche in relazione alla
tipologia di attività lavorativa che la stessa svolge nella
società.
La società civile in cui viviamo non ha purtroppo
dimostrato sino ad oggi la dovuta sensibilità verso la
soluzione del problema.
Più in particolare la stessa Costituzione, che tra l'altro
prevede dichiarazioni di principio sulla tutela della donna
lavoratrice, della madre e del bambino, fino ad oggi non è
stata attuata in forma concreta.
Infatti, il nostro ordinamento giuridico, mentre prevede
un corpo normativo organico e completo per le lavoratrici
dipendenti, contiene solo alcune previsioni per le
imprenditrici dei vari settori, che, in sè, non sono
sufficienti per ottemperare il dibattito costituzionale, nella
parte in cui prevedono la tutela della salute della madre e
del bambino.
La maternità, che giustamente nel caso della lavoratrice
dipendente viene considerata e trattata come un costo sociale,
nel caso della donna imprenditrice diventa un costo solo suo
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personale. Di qui risulta evidente come le imprenditrici nel
periodo della gravidanza, e nel periodo successivo, non siano
adeguatamente tutelate dalla legislazione italiana.
La tutela della maternità dovrebbe prescindere dallo
status della donna!
In un Paese "civile" non è concepibile, di fatto, che le
imprenditrici, soprattutto se titolari di ditte individuali,
per fronteggiare le esigenze economiche siano costrette a
lavorare anche in presenza di eventuali complicazioni nel
periodo anteriore agli ultimi due mesi di gravidanza.
Se si vuole intraprendere concretamente la strada che
porta ad una autentica cultura per la vita, non possiamo
permettere che esistano discriminazioni all'interno del valore
stesso della maternità.
E' pur vero che la donna che decide di intraprendere la
difficile strada dell'essere imprenditrice deve essere
consapevole che questa scelta già presuppone delle rinunce e
dei rischi diversi, ma è senza dubbio vero che ogni individuo
ha il diritto di realizzarsi secondo le proprie attitudini e
le proprie aspirazioni, tanto nell'ambito del lavoro che in
quello della famiglia.
E' pertanto necessario prevedere forme di ammortizzatori
sociali per i lavoratori dipendenti, ma anche individuare
interventi che aiutino l'imprenditrice a sostenere gli impegni
assunti.
Del resto, quanto sopra esposto è confermato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 1994. Con
questa sentenza la Corte respinge la questione di legittimità
costituzionale relativa alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
nella parte in cui prevede il diritto del padre lavoratore
all'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi nel primo
anno di vita del bambino solo "nell'ipotesi in cui la madre
sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui sia
lavoratrice autonoma".
Con tale sentenza la Corte, pur dando torto al ricorrente,
ha espresso un parere ed un auspicio di grandissima importanza
e di altissimo valore, chiedendo che "il futuro legislatore
perfezioni nel modo che riterrà opportuno la normativa vigente
nel senso di una maggiore protezione del valore della
maternità anche a favore delle lavoratrici autonome".
Onorevoli colleghi, molto spesso le donne sono costrette a
rinunciare a procreare facendo scelte drastiche, poiché non
abbiamo ancora conquistato pienamente i nostri diritti
all'autorealizzazione personale attraverso il lavoro, ma non
dobbiamo optare per non avere figli, dobbiamo lottare invece
per migliorare le condizioni per farli!
Se si intendono recuperare i valori familiari e mantenere
i diritti delle donne in un Paese come il nostro dove il tasso
di natalità è prossimo allo zero, è necessario anzitutto
migliorare e garantire l'applicazione di leggi che tutelano la
maternità e la lavoratrice in tutte le forme di lavoro
prestato.
La presente proposta di legge è formata da quattro
articoli. L'articolo 1 prevede una agevolazione contributiva a
favore delle piccole aziende che si trovano nelle condizioni
di dover sostituire la propria dipendente in gravidanza. Tale
agevolazione ha effetto limitatamente al periodo interessato
alla sostituzione.
E' noto come proprio le piccole aziende risentano
maggiormente del carico economico del costo del lavoro,
essendo in una posizione svantaggiata rispetto al resto del
sistema economico, di cui costituiscono un primo elemento.
Proprio per tale motivo non sono in grado di scaricare sul
costo del proprio prodotto il maggiore onere della manodopera,
senza correre il rischio di uscire dal mercato. Appare quindi
evidente la necessità di ammortizzare, almeno in parte, una
prestazione offerta dalla sostituta in termini di non assoluta
professionalità, almeno con l'abbattimento contributivo, fermo
restando gli obblighi a carico dell'azienda in merito alla
corretta retribuzione.
L'articolo 2 prevede poi la possibilità di anticipare fino
a tre mesi dall'inizio dell'astensione obbligatoria
l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione
di lavoratrici in maternità. Da una parte si viene ad
agevolare il piccolo imprenditore: occorre infatti evidenziare
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come tale agevolazione non sia rivolta indistintamente ad ogni
tipo di azienda, quanto invece alle tipologie aziendali
configurate in un organico limitato di addetti. Sono infatti
proprio le piccole aziende a subire i maggiori effetti
negativi della maternità sul piano organizzativo. La
sostituzione, in questi casi, necessita di periodi di
adattamento evidentemente maggiori, rispetto alle grandi
realtà imprenditoriali, nel cui ambito la sostituta è chiamata
a compiere una precisa e talvolta limitata mansione operativa
o di produzione, o a rivestire un incarico amministrativo
verosimilmente già supportato da numerosi altri colleghi, se
non addirittura da personale con mansioni funzionarie o
dirigenziali. Il contesto in cui la normativa sarà applicata è
del tutto diverso. Si tratta di piccole aziende in cui
l'intervento del singolo non è mai di fatto limitato ad una
ben specifica mansione, bensì ove il singolo è chiamato a
prestare il proprio intervento nell'ambito dell'intero
processo produttivo.
A livello amministrativo, poi, la difficoltà è ancora
maggiore, trattandosi quasi sempre della sostituzione di
un'unica addetta che ha in mano la gestione
contabile-amministrativa dell'azienda in modo totale. Anche il
fattore conoscenza e fiducia personale è senz'altro più
rilevante nelle piccole imprese.
La normativa in esame stabilisce altresì una indiscutibile
agevolazione anche per la gestante, la quale potrà travasare
in un lasso di tempo adeguato i princìpi e le conoscenze
tecnico-professionali, senza imporsi diversamente a ritmi ed
affanni che mal si conciliano, tra l'altro, con il periodo
della gravidanza. Così facendo, oltre a permettere alla
gestante di continuare ad operare in un ambiente lavorativo
evidentemente più sereno, si contribuisce indirettamente ad
una maggiore incentivazione all'occupazione.
L'articolo 3 riguarda l'estensione del diritto alla
sostituzione della madre lavoratrice da parte del padre anche
alle lavoratrici autonome. Con tale articolo si vuole
evidenziare la problematica relativa all'impossibilità da
parte del marito di una imprenditrice di usufruire
dell'astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei
mesi nel primo anno di vita del bambino, mentre nell'ipotesi
in cui la madre sia una lavoratrice dipendente tale facoltà
del padre è incontestata. La possibilità offerta al coniuge di
sostenere lo sforzo della donna imprenditrice diventa una
opportunità fondamentale per la continuità dell'attività
aziendale.
L'articolo 4 provvede alla quantificazione dei costi.
Onorevoli colleghi, la motivazione più profonda che
sottende questa proposta di legge è quella di migliorare la
condizione generale della maternità nelle piccole imprese, sia
che la questione riguardi la titolare sia che riguardi le
dipendenti. Non si tratta di un obiettivo di poco conto,
considerati i dati nazionali relativi alle condizioni
sfavorevoli alla procreazione ed alla conseguente denatalità,
che, di conseguenza, merita la massima attenzione da parte di
tutti i soggetti a vario titolo interessati.
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