| 1. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, in sostituzione di personale femminile assente
per maternità, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista
per la generalità dei lavoratori.
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