| 1. L'assunzione a tempo determinato di lavoratori in
sostituzione di lavoratrici assenti per maternità ai sensi
dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge
18 aprile 1962, n. 230, può essere anticipata di tre mesi
rispetto alla data di inizio del periodo di astensione
obbligatoria della lavoratrice gestante prevista dall'articolo
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
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