| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1987, n. 546,
è inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - (Diritto all'assenza dal lavoro per il
padre lavoratore subordinato). - 1. Il diritto ad
assentarsi dal lavoro ed i relativi trattamenti economici,
riconosciuti al padre lavoratore ai sensi dell'articolo 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono estesi anche ai casi
in cui la madre sia lavoratrice autonoma, coltivatrice
diretta, mezzadra, colona, artigiana ed esercente attività
commerciale".
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