| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 250 miliardi annui a decorrere dal
1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 3664 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1997,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451.
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