Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4769
DDL0259-0002
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il testo all'attenzione
  dell'Assemblea è il risultato di più di dieci anni di
  elaborazione teorica e di mobilitazione sociale.  Basti
  sottolineare il fatto che la caratteristica di esprimere
  politiche dei tempi, che attraversa ed unifica le differenti
  disposizioni in esso contenute, dieci anni fa non avrebbe
  trovato nel linguaggio politico neppure le parole per essere
  detta.
     Il cammino che oggi ci consente di nominare le politiche
  dei tempi, di dare loro concretezza di norma, è stato lungo e
  prima di giungere a quest'Assemblea ha attraversato il Paese,
  incrociandosi con le trasformazioni sociali ed economiche più
  significative dell'ultimo scorcio di secolo: la continua
  crescita sia del tasso di scolarizzazione sia dell'occupazione
  femminile, l'aumento della speranza di vita, la
  suburbanizzazione delle residenze, le nuove opportunità
  dell'informatizzazione e la riorganizzazione della produzione
  industriale con lo sviluppo dell'economia diffusa, del
  decentramento dei servizi e della specializzazione
  flessibile.
  1.  Ambito di intervento normativo e rapporto con la
  legislazione vigente.
  Le donne cambiano i tempi.
     A partire dagli anni '80, dentro i più generali processi
  della modernizzazione del  welfare  e della frammentazione
  produttiva, con le loro implicazioni positive e negative di
  flessibilità e deregolamentazione crescenti, le donne per
  prime hanno proclamato il diritto di ergere a principio
  ordinatore di una diversa organizzazione dei tempi sociali la
  libertà di scelta sottesa ad ogni progetto di vita, sostenendo
  che il ciclo vitale, in tutte le sue stagioni, ha il diritto
  di vedere riconosciuti i suoi tempi come esperienza piena, cui
  corrispondano diritti, risorse e poteri.
     Di fronte all'esigenza di un nuovo sistema di flessibilità
  dei tempi sociali, compatibile con le trasformazioni del
  mercato, delle città e dei bisogni individuali, esse per prime
  hanno sostenuto la necessità di riconoscere ai soggetti il
  potere di governarlo ed alle leggi il dovere di garantirne una
  regolazione socialmente condivisa, definendo una diversa
  distribuzione delle flessibilità e delle rigidità richieste ai
  diversi soggetti ed ambiti di vita.
     Quando nel '90 è approdata in Parlamento la prima proposta
  di legge, di iniziativa popolare, che proponesse un progetto
  di politica dei tempi, le donne comuniste che l'avevano
  promossa potevano dunque sostenere di portare all'attenzione
  delle istituzioni ben più di un testo condiviso da centinaia
  di migliaia di persone; prima, durante e dopo la loro
  iniziativa, all'interno del più vasto movimento delle donne,
  l'analisi soggettiva e quella sociologica avevano proposto
  all'attenzione della politica parole nuove per raccontare le
  ricchezze e i disagi della nuova quotidianità femminile, come
  doppia presenza di lavoro e di cura; parole che, approfondendo
  i mutamenti del corso di vita delle donne, individuavano ed
  aiutavano a comprendere processi di evoluzione sociale che
  stavano trasformando l'intera società.
     Facendola uscire dall'ambito privato della negoziazione
  intrafamiliare, le donne avevano scelto di dare evidenza
  politica all'opportunità di ciascuna di intrecciare il tempo
  del lavoro, il tempo per sé ed il tempo di cura, obbligando
  non più se stesse ma la comunità intera a progettare modelli
  organizzativi e di servizi compatibili con il desiderio di
  esistenze più ricche.
 
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     Così facendo, esse smascheravano anche il carattere
  sessuato dei tempi sociali e delle loro gerarchie: il ciclo di
  vita tradizionale, rigido e lineare, fatto prima di studio e
  poi di lavoro, strutturato nel senso di organizzare intorno a
  quest'ultimo le priorità soggettive e sociali, si era
  affermato ignorando completamente il tempo della cura e della
  riproduzione della specie, svolti al di fuori del tempo
  sociale riconosciuto da soggetti destinati in via esclusiva a
  quella funzione.
     La valorizzazione sociale di quelle dimensioni del tempo
  che scandivano esclusivamente i giorni e le esistenze
  maschili, corrispondeva ad una divisione sessuale del lavoro
  rigida ed impari, che si sosteneva sull'esclusione obbligata
  delle donne dal mondo della formazione e del lavoro e sulla
  volontaria rinuncia degli uomini al tempo degli affetti e
  della cura.
     L'ingresso delle donne nel mondo del lavoro ha messo in
  crisi quel modello, imponendo una ridistribuzione dei tempi di
  vita tra i sessi; lo ha fatto attraverso un percorso congiunto
  di quotidiani conflitti individuali e di crescente
  consapevolezza collettiva della necessità di un'organizzazione
  diversa dei tempi dell'intera società.
     Inoltre, ponendo al centro di analisi e proposte
  l'individuo che quotidianamente ha a che fare coi vincoli, con
  le opportunità e con le scelte che accompagnano la conquista
  di tempi diversi, le donne hanno svelato che l'insostenibilità
  soggettiva di un'organizzazione dei tempi di lavoro, degli
  spazi urbani e dei servizi, disegnata sul disconoscimento di
  tempi vitali per la sopravvivenza della società stessa,
  costituisce in realtà la dimostrazione oggettiva della
  necessità di un loro radicale ripensamento.
     Negli ultimi due decenni, sono profondamente cambiati il
  mercato del lavoro e le forme di produzione, per mettere a
  frutto le nuove tecnologie e per meglio rispondere alle
  aspettative sempre meno standardizzate dei consumatori; ma la
  potente spinta economica che ha guidato e guida questa
  riorganizzazione non può permettersi di riprodurre un modello
  che esiga, come unica rigidità superstite, la tradizionale
  divisione sessuale del lavoro.
     Le donne pretendono ormai dalle proprie famiglie, dal
  sistema economico e dall'organizzazione complessiva della
  società il riconoscimento del loro diritto a tenere insieme
  tutte le dimensioni della loro esistenza; un'esistenza che la
  complessità e la pluralità dei tempi moderni destinano
  inesorabilmente ad implodere o a far esplodere il vecchio
  sistema di compatibilità.
     E' questo il debito che il testo oggi all'attenzione
  dell'Assemblea non può non riconoscere nei confronti della
  proposta di legge di iniziativa popolare "Le donne cambiano i
  tempi" e del dibattito nel Paese che l'ha preceduta e
  accompagnata: è grazie a quel lavoro che oggi ci troviamo a
  cercare la chiave di una migliore organizzazione dei tempi
  sociali nel superamento di rigidità normative, nel
  rafforzamento delle facoltà individuali di scelta e nella
  promozione di orari dei trasporti e dei servizi più
  rispondenti ai bisogni di chi ne usufruisce.
     E' a quest'elaborazione che hanno attinto anche i
  successivi testi di legge presentati dal gruppo del Partito
  Democratico della Sinistra prima e dai Democratici di sinistra
  poi.
     Sia nella struttura della proposta che nei contenuti,
  infatti, le diverse proposte depositate sono pervase da
  quest'idea della complessità e della pluralità dei tempi
  moderni e dalla volontà di contribuire a determinare un nuovo
  quadro di compatibilità ed un nuovo sistema di valori.
     Anch'esse, come quella di iniziativa popolare, intendono
  sollecitare l'insieme delle forze sociali, economiche e
  culturali ad elaborare un nuovo uso del tempo, a partire dal
  tempo di lavoro.  Anche se questo testo, all'attenzione
  dell'Aula, non ha potuto affrontare il tema dell'orario di
  lavoro che è comunque all'ordine del giorno della Commissione
  Lavoro e segue un suo, separato  iter  parlamentare.
     Allo stesso modo, è importante comprendere il ruolo
  determinante esercitato dall'impianto normativo del disegno di
  legge n. 4624 presentato il 3 marzo 1998 dal Governo; in quel
  testo, infatti, non solo si riprendevano temi, analisi e
  soluzioni della proposta di legge popolare del 1988,
 
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  ma si operava la scelta di ricollocarli in un nuovo contesto,
  fortemente segnato dal dibattito europeo tra le parti sociali
  in materia di formazione continua, di flessibilità dei tempi
  di lavoro e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
     A questi ultimi aspetti si devono la centralità acquisita
  dal tema dei congedi parentali - nel confronto con la
  direttiva 96/34/CE del Consiglio - e la scelta di intervenire
  sulla legge n. 1204 del 1971 a tutela delle lavoratrici madri,
  ma, soprattutto, il costruttivo percorso di scambio con le
  parti sociali, sullo sfondo del dibattito generale sui tempi
  di lavoro.
     In questo modo, intorno alla tematica della realizzazione
  personale e professionale dell'individuo attraverso una
  diversa gestione dei tempi di vita e di lavoro, si è venuto a
  creare un insieme convergente di disposizioni, che operano in
  ambiti trattati normalmente in modo separato dal legislatore,
  con il vantaggio di unire una forte istanza popolare, portata
  a più riprese ma senza risultato all'attenzione del
  Parlamento, ad una prospettiva considerevolmente innovativa in
  materia di recepimento delle nuove esigenze
  tecnico-organizzative del mondo del lavoro e dei nuovi bisogni
  dei lavoratori e delle lavoratrici.
     Ancora.  E' stato anche significativo che fin dall'inizio
  dell'assegnazione dei provvedimenti in Commissione si sia
  colta l'unitarietà della materia e quindi ci sia stata offerta
  l'opportunità di temere insieme anche nella legge ciò che fa
  parte dell'esperienza quotidiana di ciascuno: e cioè che i
  tempi di vita e di lavoro s'intrecciano inevitabilmente.
  Tempi di cura e tempi di formazione: nuove
  flessibilità.
     Il primo obiettivo di questo testo è dunque quello di
  favorire un governo dei propri tempi di vita da parte del
  soggetto, promuovendo insieme un nuovo quadro di compatibilità
  e un nuovo sistema di valori; se la società postindustriale fa
  slittare il luogo principale del conflitto dalla sfera di
  soddisfazione dei bisogni economici verso bisogni più generali
  o globali, contemporaneamente generando una forte domanda di
  flessibilità dei tempi, dei luoghi e dei modi della
  produzione, una strategia sociale di conciliazione delle
  esigenze economiche con i bisogni umani non deve e non può
  prescindere da una forte riaffermazione della centralità del
  soggetto e del suo diritto alla realizzazione di autonomi
  progetti di vita.
     In questi anni, soprattutto in materia di lavoro e di
  formazione, si è lavorato alla creazione di regole in grado di
  garantire, ad un tempo, maggiori flessibilità e più estese
  garanzie, recuperando spazi per modelli formativi meno rigidi,
  offrendo al mercato del lavoro nuove forme di rapporto tra le
  parti.
     Questa maggiore articolazione dei tempi di formazione e di
  lavoro, che in modo non ancora compiuto prospetta cicli di
  vita sempre meno rigidi e prevedibili, risponde alla sempre
  più forte richiesta di flessibilità del mercato, ma apre anche
  nuovi spazi di libertà agli individui, non più ingabbiati in
  un unico lineare tempo di vita, fatto prima di formazione, poi
  di lavoro ed infine di riposo.
     Tuttavia, quel complesso di norme, regolando
  essenzialmente i rapporti di lavoro o le forme di
  qualificazione e di preparazione al lavoro, manca ancora di
  due importanti elementi: il pieno riconoscimento del tempo di
  cura e delle sue peculiari esigenze di autogoverno e la
  considerazione del peso determinante dell'organizzazione delle
  città e dei servizi sulla programmazione individuale dei tempi
  di vita.
     Da ciò discende, nella presente legge, il proposito di
  promuovere un equilibrio socialmente sostenibile tra tempi di
  lavoro, di cura, di formazione e di relazione, offrendo al
  soggetto la possibilità di organizzare con maggiore autonomia
  vincoli ed opportunità riferibili ad ambiti diversi.
  Conciliare i tempi di cura e i tempi di lavoro.
     Un nuovo patto tra gli uomini, le donne e lo Stato può
  mutare la gerarchia che regola i tempi della nostra vita,
  puntando sulla crescita delle libertà e dei poteri di
 
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  donne e uomini, non più separatamente considerati cittadini,
  lavoratori o utenti.
     Il tempo di lavoro non può prevaricare gli altri tempi
  della vita; anche il tempo per la cura dei figli, per la cura
  familiare hanno un valore sociale che deve essere
  riconosciuto.
     Oggi, invece, l'esperienza della maternità e della
  paternità si trova troppo spesso in conflitto con l'impegno
  lavorativo ed è vissuta come puro costo da contenere, come
  ostacolo per il datore di lavoro.
     Ci possono essere fasi della vita - l'avvio al lavoro,
  l'uscita dal lavoro, la crescita dei figli, l'assistenza ad un
  familiare anziano o ammalato - in cui un individuo ha bisogno
  di ridurre il suo tempo di lavoro o di poterlo distribuire in
  modo più flessibile.  Il testo oggi all'esame dell'Assemblea
  consente questa libertà.
  Misure a sostegno della flessibilità d'orario.
     Dalla conciliazione dei bisogni degli individui, delle
  esigenze delle imprese e delle articolazioni del  welfare
  può nascere anche una nuova cultura dell'impresa e dei
  servizi.
     Un pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà di
  uomini e donne può divenire nei luoghi di lavoro garanzia di
  maggiore impegno e di migliore professionalità: individui
  completi, autonomi, capaci di esercitare il potere della
  scelta e di governare i vincoli delle necessità, costituiscono
  per una moderna organizzazione produttiva una risorsa di gran
  lunga più preziosa dei tempi di lavoro che per le loro
  esigenze sottraggono all'impresa.
     L'accantonamento specifico che la legge dispone sul Fondo
  per l'occupazione, in favore delle imprese che promuovono
  forme di articolazione produttiva finalizzate a conciliare
  tempi di vita e di lavoro, dimostra che lo Stato le considera
  di sicuro vantaggio per lo sviluppo economico e sociale del
  Paese; sarebbe particolarmente auspicabile un analogo
  atteggiamento da parte di quelle organizzazioni
  imprenditoriali che ancora guardano con una certa diffidenza a
  questi nuovi strumenti di libertà dentro l'impresa.
     Il testo all'esame dell'Assemblea riconosce inoltre il
  lavoro di cura come tempo sociale, introducendo nuove e più
  flessibili forme di permesso e di congedo ed ampliando i
  diritti dei genitori naturali, adottivi o affidatari, senza
  mancare di promuoverne espressamente una distribuzione più
  equa tra uomini e donne, attraverso meccanismi di "premio"
  alla fruizione maschile dei congedi parentali.
     Si tratta di un'esplicita azione positiva in favore di una
  migliore divisione dei compiti all'interno del nucleo
  familiare, che offre alla coppia la possibilità di fruire di
  un mese di congedo parentale in più, purché sia il padre a
  farne uso.
  Il diritto alla formazione.
     L'introduzione di congedi formativi consente invece di
  superare la rigidità della successione tra tempo dello studio
  e tempo del lavoro, riconoscendo a ciascuno la possibilità ed
  il diritto a distaccarsi temporaneamente dal suo lavoro per
  ricominciare a studiare o per qualificarsi.
     E' questo un aspetto assai qualificante del testo in
  discussione: l'Italia deve colmare il deficit che la investe
  nell'ambito del contesto europeo in merito agli interventi
  formativi e alla loro qualità ed efficacia.
     Per rendere competitiva la nostra economia è necessario
  realizzare forti investimenti nel capitale umano: la
  formazione è la risorsa del futuro.
     In rapporto alla moderna organizzazione del lavoro, questa
  norma introduce un elemento di grande innovazione funzionale,
  rendendo concretamente possibile quella formazione lungo tutto
  l'arco della vita che tutti considerano ormai indispensabile
  per un utilizzo sociale pieno delle nuove tecnologie e per un
  rafforzamento delle opportunità formative ed occupazionali per
  i lavoratori.
     E' questo un primo importante passo in direzione di una
  riforma del  welfare  che moltiplichi le opportunità e
  renda protagonisti delle trasformazioni i lavoratori.
 
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  Tempi delle città.
     Infine, il testo predisposto dalla XI Commissione si
  propone di spezzare la tirannia degli orari delle città, che
  sottrae tempo e servizi a donne ed uomini; senza un governo
  che ascolti chi nella città ci vive, la babele degli orari,
  separatamente decisi da amministrazioni, aziende di trasporto,
  scuole, negozi ed altri infiniti erogatori di servizi,
  costringe il cittadino a fatiche e rinunce che limitano
  pesantemente la sua autonomia.
     Il testo all'attenzione dell'Assemblea, assegnando compiti
  di coordinamento degli orari delle città a regioni e comuni,
  chiamati rispettivamente a promuovere e a concertare piani
  territoriali degli orari negoziati tra erogatori ed utenti dei
  servizi, raccoglie le positive esperienze di numerose
  amministrazioni locali ed assume come valore per il Paese il
  principio che la società deve essere amica di chi ci vive.
     Il tempo della vita si può scandire in modo più consono
  alle complesse esigenze della persona e, laddove si rende
  necessario, conciliare differenti esigenze, è possibile porre
  la democrazia al servizio della qualità della vita.
  L'impostazione del testo unificato.
     Il testo all'attenzione dell'Assemblea interviene dunque
  con univoca ispirazione su materie differenziate e propone in
  un unico articolato disposizioni che riguardano tempi di vita
  normalmente unificati solo nell'esperienza del soggetto che li
  vive.
     Nel confronto con la legge 1204 del 1971 sulla tutela
  delle lavoratrici madri, che pure ha rappresentato negli anni
  '70 uno dei momenti più alti della stagione delle riforme,
  questo testo dimostra di aver saputo raccogliere
  trasformazioni profonde della società italiana.
     Il tempo che quella legge sottraeva al lavoro, ed al solo
  lavoro dipendente, era in fondo standardizzato come quello
  della produzione, disegnato su madri e figli astrattamente
  omogenei nei bisogni e nei desideri.
     Incontriamo qui una delle prime verità sociali cui il
  testo unificato cerca di adeguare la norma: il tempo di cura è
  meno rigido, meno prevedibile e molto più personalizzato del
  tempo di lavoro; l'esigenza che esso porta nel mondo della
  produzione è dunque quella di flessibilità capaci di assorbire
  emergenze ed imprevisti e, soprattutto, maggiormente
  governabili dagli individui in ragione dei loro specifici
  bisogni.
     Il testo unificato sviluppa strategie di conciliazione che
  da un lato promuovono i mutamenti sociali positivi e
  dall'altro tutelano i soggetti da quelli che positivi non
  sono:
       riconoscendo ad entrambi i genitori il diritto
  individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione
  di un bambino, promuove anche attraverso specifici incentivi
  un modello di genitorialità piena che si va sempre più
  affermando, con il diffondersi della cosiddetta "paternità
  responsabile";
       parificando i diritti di genitori naturali, adottivi e
  affidatari, rimuove i negativi effetti di un'ingiusta
  gerarchia di valori, che fortunatamente non ha più corso nel
  Paese;
       lasciando alla donna la scelta della distribuzione,
  prima e dopo il parto, del tempo complessivo di astensione
  obbligatoria dal lavoro, riconosce a ciascuna madre il diritto
  di autonoma gestione di tempi così personali, pur nella
  salvaguardia della salute del nascituro;
       estendendo i tempi di astensione facoltativa per la cura
  dei figli, più compiutamente riconosciuti anche ai padri ed ai
  lavoratori autonomi, ridisegna la gerarchia tra tempi di
  lavoro e tempi di cura prevedendo a vantaggio di questi ultimi
  nuovi diritti e risorse: la legge infatti garantisce, oltre al
  diritto, pari facoltà di scelta anche ai lavoratori con
  redditi medio bassi, assicurando loro l'indennità pari al 30
  della retribuzione, prevista di norma solo fino al terzo anno
  del bambino, anche nei casi di godimento dell'astensione
  facoltativa entro l'ottavo anno;
 
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       estendendo il diritto all'astensione facoltativa dal
  lavoro per l'assistenza ai figli alle lavoratrici autonome,
  non solo prende atto del numero crescente di donne che
  scelgono di esercitare attività in proprio, senza più
  identificare il mondo del lavoro con quello del lavoro
  dipendente, ma concretamente opera un primo passo nella più
  universale direzione del riconoscimento pieno del valore
  sociale della maternità, a prescindere dalla condizione
  lavorativa della donna;
       riconoscendo l'esistenza di parti gemellari e prematuri
  prende atto della necessità di riscrivere norme che
  standardizzavano l'evento della nascita senza rapporto con la
  realtà;
       consentendo ed incentivando l'assunzione di lavoratori a
  tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
  obbligatoria o facoltativa dal lavoro, riconosce le crescenti
  esigenze di affiancamento formativo generate dalla sempre
  maggiore qualificazione e specializzazione del lavoro, con il
  proposito di ridurre i costi sia vivi sia indiretti che le
  imprese in quei casi sono chiamate a sostenere;
       accantonando un fondo specifico in favore delle aziende
  che scelgono di favorire la conciliazione dei tempi di vita e
  di lavoro, riconosce ad un tempo il valore sociale della
  concertazione ed il ruolo insostituibilmente creativo della
  contrattazione decentrata in una materia tanto segnata dalle
  particolarità dei bisogni e della produzione;
       disponendo il controllo delle dimissioni volontarie dei
  lavoratori durante il primo anno di vita del figlio e vietando
  il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei
  congedi parentali, utilizzabili fino all'ottavo anno di età
  del bambino, sottrae i genitori ed il loro diritto alla cura
  dei figli agli effetti più negativi della precarizzazione del
  mercato del lavoro.
     Da un attento e proficuo confronto con le differenziate
  necessità della cura di sé e degli altri, il testo
  all'attenzione dell'Assemblea ha saputo trarre inoltre una
  serie di disposizioni che rendono meno gravose da un lato
  situazioni dolorose, come decessi e gravi infermità di
  familiari e conviventi, e più facili dall'altro scelte di
  arricchimento personale, col riconoscimento ai lavoratori,
  occupati e non, del diritto a proseguire percorsi di
  formazione per tutto l'arco della vita.
     La doppia istituzione dei congedi per eventi e cause
  particolari e dei congedi per formazione sposta risorse e
  poteri a favori dei tempi individuali del non lavoro,
  riconoscendo il valore sociale della solidarietà e della
  crescita individuale.  Essa inoltre rende possibile l'entrata o
  l'uscita dal sistema occupazionale in base ai bisogni
  familiari, di cura e di formazione di uomini e donne,
  ritagliando nuovi spazi di libertà per gli individui.
     Assai marcata nel testo è anche la tendenza a favorire le
  scelte individuali nei casi di conflitto con le rigidità dei
  tempi di lavoro e di riposo obbligatorio.
     Le nuove consentono:
       ai soggetti che hanno usufruito dei congedi previsti di
  prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
  anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di
  pensionamento obbligatoria;
       ai lavoratori in congedo di anticipare il trattamento di
  fine rapporto per sostenere le spese nel periodo di astensione
  facoltativa;
       ai contratti collettivi di lavoro di introdurre
  condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla
  legge.
     Il complesso di nuove libertà nell'uso dei propri tempi di
  vita che scaturisce dall'insieme di queste disposizioni si
  esercita però in uno spazio troppo spesso ostile alle scelte
  degli individui.  Le nostre città sottraggono tempo ed energie
  a ciascuno di noi, disperdendoli nei tempi morti degli
  ingorghi, delle code, degli spostamenti obbligati, delle
  lungaggini burocratiche o delle frammentazioni irrazionali di
  competenze.
 
                              Pag. 14
 
     Per quanto la nostra società tenda ad essere sempre più
  incessante, distribuendo le attività umane nell'intero arco
  della giornata, questo processo, governato dalle convenienze
  del mercato e della produzione, normalmente non tiene conto
  delle diverse dimensioni di vita di ciascuno: ognuno di noi è
  lavoratore, familiare, amico, consumatore, utente, ma tutti
  affrontiamo solitamente in solitudine l'ardua impresa di far
  entrare nelle nostre giornate tutto ciò che dobbiamo o che
  vogliamo fare.
     D'altra parte, in ogni città, dimensioni, struttura e
  composizione sociale diverse generano vincoli e problemi
  differenziati; non c'è modo, dunque, di calare dall'alto
  modelli uniformi di organizzazione
  degli spazi e dei tempi.
     Il testo propone una soluzione che valorizza l'autonomia
  locale e la composizione negoziata dei conflitti: esso
  attribuisce ai sindaci il potere ed il dovere di coordinare
  gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
  degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
  avvalendosi di un tavolo di concertazione cui partecipano
  rappresentanti di erogatori ed utenti dei servizi.
     La regolazione dei tempi della città, allo stesso modo
  della regolazione dei suoi spazi, diviene oggetto di
  pianificazione vincolante, approvata dal consiglio comunale e
  dunque soggetta alla verifica di eletti ed elettori.
     Lo scopo finale è la definizione di un orario della città
  fatto per chi ci vive, all'interno del quale ciascuno possa
  liberamente essere cittadino del proprio tempo.
  Le Banche dei Tempi.
     Con specifici finanziamenti, la legge promuove
  l'attuazione dei piani territoriali degli orari, ma non manca
  di premiare la costituzione delle banche dei tempi, scegliendo
  anche in questo caso di valorizzare uno strumento inventato e
  sperimentato liberamente all'interno delle comunità locali da
  singoli e gruppi di cittadini.
     Questa nuova e ricca realtà associativa, nata dal
  principio dello scambio alla pari di ore, chieste ed offerte
  sulla base dei bisogni e delle capacità di ciascuno,
  reintroduce in modo ingegnoso e moderno nelle nostre città il
  mutuo aiuto tipico delle antiche relazioni di buon
  vicinato.
     Si tratta di un'esperienza generalmente promossa da gruppi
  di donne ed attivamente sostenuta dalle istituzioni locali,
  che ad oggi conta ben 284 banche sparse sull'intero territorio
  nazionale.
     Esse costituiscono ormai una rete di cittadinanza attiva e
  solidale che è interesse dello Stato sostenere, poiché
  favorisce la qualità della vita dei singoli e delle comunità
  locali, attraverso il libero scambio di prestazioni utili ma
  senza valore di mercato.
     Ancora una volta dunque, la norma corrisponde alla scelta
  di dare valore a tempi non monetizzabili di cura, solidarietà,
  dono e scambio di servizi, assumendo il principio che il tempo
  è molto più che danaro.
  2.  Istruttoria legislativa svolta.
     I progetti di legge assegnati alla XI Commissione che, in
  vario modo, riguardano la materia dei tempi di vita e di
  lavoro sono molto più numerosi di quelli poi confluiti nel
  testo unificato in esame.
     La Commissione, infatti, ha ritenuto di dover
  razionalizzare i propri lavori, dedicando un esame separato,
  rispetto agli altri, ai progetti di legge in materia di
  disciplina dell'orario di lavoro e di tutela delle lavoratrici
  madri assunte a tempo determinato.  Questa scelta, tra l'altro,
  ha comportato lo stralcio di alcune disposizioni delle
  proposte di legge n. 1938, d'iniziativa dei deputati Mussi ed
  altri, e n. 2207, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri,
  che attenevano specificamente alla materia dell'orario di
  lavoro.
     Sui restanti diciassette progetti di legge, ai quali è
  stata abbinata la petizione n. 138, la Commissione ha svolto
  un approfondito esame, condotto in parte nella sede del
  Comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato.
  L'indubbio rilievo degli argomenti affrontati e la relativa
  novità
 
                              Pag. 15
 
  di alcuni di essi ha consigliato di svolgere numerose
  audizioni informali, che hanno consentito di acquisire
  elementi di valutazione preziosi, dei quali si è tenuto il
  massimo conto nella predisposizione delle norme oggi
  sottoposte all'Assemblea.
     Le audizioni informali hanno coinvolto organizzazioni
  sindacali dei lavoratori, associazioni degli imprenditori,
  organismi di rappresentanza delle autonomie territoriali,
  esponenti di alcuni enti locali che hanno già maturato
  significative esperienze nel coordinamento dei tempi delle
  città, associazioni di volontariato, nonché luminari della
  ginecologia e dell'ostetricia, per verificare la praticabilità
  di un'articolazione del periodo di astensione obbligatoria
  diversa da quella contemplata dalla legislazione vigente.  Il
  Comitato ristretto si è anche avvalso della fattiva
  collaborazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza
  sociale e per la solidarietà sociale.
     Sono stati, poi, espressi i pareri delle Commissioni
  competenti in sede consultiva.  La II e la IV Commissione hanno
  espresso un parere di nulla osta.
     Sono state tutte accolte le osservazioni che
  accompagnavano il parere favorevole della I Commissione.
     E' stata accolta la condizione espressa dalla VI
  Commissione, mentre l'osservazione è da ritenersi almeno in
  parte soddisfatta dalla nuova formulazione dell'articolo 28,
  che attribuisce una priorità nell'assegnazione delle risorse
  del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città agli
  interventi sugli orari che contribuiscano alla riduzione delle
  emissioni di gas inquinanti.  Lo stesso può dirsi per
  l'osservazione che accompagnava il parere favorevole della X
  Commissione.
     Alcune priorità segnalate nell'osservazione della IX
  Commissione compaiono nel testo dell'articolo 28; la
  Commissione Lavoro, tuttavia, ha ritenuto che non fosse
  opportuno privilegiare esclusivamente i progetti che attengono
  alla mobilità e ai trasporti, poiché l'obiettivo
  dell'armonizzazione dei tempi delle città richiede anche
  misure di diversa natura.
     Non sono state accolte, invece, le osservazioni contenute
  nel parere della XII.  Non è apparso condivisibile, infatti, un
  indirizzo legislativo volto a incentivare le madri a preferire
  una specifica forma di allattamento, poiché ciò comporterebbe
  un'intrusione del legislatore in una scelta che è operata
  sulla base di una molteplicità di motivazioni individuali.  Del
  pari, la Commissione Lavoro ha ritenuto di mantenere il comma
  1 dell'articolo 12, in quanto le audizioni informali svolte
  hanno evidenziato come una diversa articolazione del periodo
  di astensione obbligatoria non comporti in sé un incremento
  dei rischi di nascite premature, se è accompagnata dalle
  cautele che il comma in questione e il successivo comma 2
  stabiliscono tassativamente.
     La XI Commissione ha poi richiesto di sua iniziativa
  l'espressione di un parere sul testo unificato da parte del
  Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare
  per le questioni regionali.
     Riguardo al parere favorevole del Comitato per la
  legislazione, ne sono state accolte la condizione sub 1) e
  l'osservazione sub  b).  Non è stata recepita, invece, la
  condizione sub  2),  poiché la XI Commissione ha ritenuto
  più opportuno che l'espressa indicazione delle disposizioni
  abrogate per effetto ed in conseguenza del provvedimento in
  esame sia rinviata al testo unico in materia di tutela e
  sostegno della maternità e della paternità, alla cui
  emanazione il Governo è delegato dall'articolo 15.
     Né è apparsa condivisibile l'osservazione sub  a),
  con la quale veniva suggerito di suddividere la materia in
  distinti provvedimenti, per garantire una maggiore chiarezza
  normativa e un più efficace coordinamento con la legislazione
  vigente: l'osservazione, infatti, non coglie assolutamente
  l'importanza di ricomprendere in un unico contesto legislativo
  disposizioni che, ben lungi dall'essere disomogenee le une
  rispetto alle altre, solo nel loro complesso possono
  rappresentare il primo vero esempio di attuazione di quelle
  politiche dei tempi alle quali accennavo all'inizio di questa
  relazione.
     In merito al parere della Commissione parlamentare per le
  questioni regionali,
 
                              Pag. 16
 
  segnalo che ne è stata accolta l'osservazione sub  b).
  La XI Commissione ha ritenuto, invece, di non poter
  recepire le restanti due osservazioni, non perché non ne
  condividesse la  ratio,  bensì per il fondato timore che,
  attenuando ulteriormente il contenuto precettivo delle
  disposizioni del capo VII, ci si limitasse ad enunciazioni
  tanto evanescenti da non poter essere qualificate quali norme
  giuridiche.
     La V Commissione non ha potuto esprimere il parere di
  competenza a causa del ritardo con il quale il Governo ha
  trasmesso la relazione tecnica sugli effetti finanziari
  determinati dal testo unificato.  Mi preme, tuttavia,
  sottolineare che il Comitato dei nove è pienamente disponibile
  a tenere conto delle indicazioni della Commissione Bilancio,
  qualora questa fosse in grado di esprimere il proprio parere
  all'Assemblea.
  3.  L'articolato definito dalla Commissione.
     L'articolo 1 indica le finalità del testo unificato, per
  l'illustrazione delle quali rinvio alla prima parte di questa
  relazione.
     Il capo II è intitolato ai congedi parentali, familiari e
  formativi e raccoglie gli articoli da 2 a 7.
     L'articolo 2 modifica le disposizioni della legge 30
  dicembre 1971, n. 1204 in materia di assenze dal lavoro per
  astensione facoltativa e per assistenza ai bambini in caso di
  malattia.  Il testo corrisponde sostanzialmente a quello
  dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4624, fatte salve
  alcune significative correzioni introdotte dalla XI
  Commissione.  E' da segnalare che sulla medesima materia (e nel
  comune intento di allargare la platea di lavoratrici e
  lavoratori che beneficiano della tutela legislativa)
  intervengono anche le proposte di legge n. 259, d'iniziativa
  dei deputati Pozza Tasca ed altri, n. 2207- bis,
  d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri, n. 2838,
  d'iniziativa dei deputati Barral e Balocchi e n. 3871,
  d'iniziativa dei deputati Prestigiacomo ed altri.
     In particolare, al comma 1 si stabilisce che è possibile
  usufruire di tali assenze, con il relativo trattamento
  economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto: questa
  formulazione mi sembra suscettibile di miglioramento.  La
  medesima tutela viene estesa alle lavoratrici autonome;
  peraltro la Commissione ha ritenuto di limitare l'estensione
  ad un periodo massimo di tre mesi nel primo anno di vita del
  bambino e in relazione ai soli figli nati a decorrere dal 1^
  gennaio 2000.  Tale modifica è giustificata dalle diverse
  caratteristiche del lavoro autonomo rispetto a quello
  dipendente e tiene conto delle disponibilità finanziarie
  accertate nel corso dell'istruttoria legislativa.
     Il comma 2 detta una nuova disciplina dell'astensione
  facoltativa e delle assenze dal lavoro per malattia del
  bambino, sostituendo con una nuova formulazione l'articolo 7
  della legge n. 1204 del 1971.  Viene sancito il diritto per
  ciascun genitore di assentarsi dal lavoro - anche
  contemporaneamente all'altro, come precisato dalla Commissione
  - nei primi otto anni di vita del bambino.  Nel complesso le
  assenze dal lavoro non possono eccedere i dieci mesi,
  continuativi o frazionati.  La madre ne può fruire per non più
  di sei mesi e solo dopo che sia trascorso il periodo di
  astensione obbligatoria.  Anche il padre ne può fruire per non
  più di sei mesi, ma se si assenta dal lavoro per almeno tre
  mesi, tale limite viene elevato a sette mesi.  Nel caso vi sia
  un solo genitore, questi può utilizzare tutti i dieci mesi di
  astensione facoltativa.
     Vengono poi dettate le modalità di preavviso del datore di
  lavoro in caso di esercizio del diritto all'astensione
  facoltativa, ed è altresì affermato il diritto per i genitori
  ad assentarsi dal lavoro - purché non contemporaneamente -
  durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni
  (il limite attuale è di tre anni), certificate da un medico
  specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
  convenzionato.  Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe
  le ferie in godimento da parte del genitore.  Nel caso di
  malattia del bambino, il padre o la madre sono tenuti ad
  autocertificare che l'altro genitore
 
                              Pag. 17
 
  non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
  motivo.
     Tutti i periodi di assenza per astensione facoltativa e
  per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di
  servizio.
     Ricordo che la previsione di appositi congedi in caso di
  malattia del bambino è contenuta anche nelle proposte di legge
  n. 599, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri, e n.
  1938- ter,  d'iniziativa dei deputati Mussi ed altri.
     Il comma 3 sostituisce l'articolo 15 della legge n. 1204
  del 1971, in tema di indennità economiche per l'astensione dal
  lavoro.  Si conferma che la lavoratrice ha diritto ad
  un'indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della
  retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre
  per l'astensione facoltativa sono previsti importi
  differenziati:
       trenta per cento della retribuzione nei primi tre anni
  di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i
  genitori di sei mesi, coperto da contribuzione figurativa
  piena;
       in tutti gli altri casi (periodi di astensione oltre il
  terzo anno di vita del bambino o, indipendentemente dall'età
  di quest'ultimo, a partire dal settimo mese di assenza dal
  lavoro), trenta per cento della retribuzione se il reddito
  individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo
  del trattamento minimo di pensione dell'INPS; se il reddito è
  superiore a tale limite, non spetta alcuna indennità; i casi
  di astensione di cui si tratta, tuttavia, sono coperti in ogni
  caso da una contribuzione figurativa rapportata ad un valore
  retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di
  versamenti integrativi da parte del lavoratore.
     Per i periodi di assenza connessi a malattie del bambino
  di età non superiore a tre anni è dovuta la sola contribuzione
  figurativa piena; se, invece, il bambino ha un'età superiore a
  tre anni e inferiore a otto la contribuzione figurativa è
  rapportata ad un valore retributivo convenzionale.
     Sono poi stabiliti i criteri per la determinazione del
  reddito dell'interessato e per l'erogazione delle
  indennità.
     Il comma 4, integrando l'articolo 10 della legge n. 1204
  del 1971, provvede alla copertura previdenziale (figurativa,
  fatta salva la facoltà di riscatto o di versamento volontario
  dei contributi) dei periodi di riposo giornaliero spettanti ai
  genitori fino al compimento di un anno di età del bambino.
     Il comma 5, infine, estende tutte le disposizioni recate
  dall'articolo 2 del testo unificato ai genitori adottivi o
  affidatari.  La XI Commissione ha ritenuto, peraltro, di dover
  integrare il testo del Governo precisando che, qualora
  all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia
  un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto
  all'astensione facoltativa o per malattia del bambino può
  essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore
  nel nucleo familiare.
     Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
  lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e
  familiari.
     E' da sottolineare che il principio della parità dei
  diritti dei genitori naturali, adottivi e affidatari in tema
  di congedi parentali è alla base della proposta di legge n.
  896, d'iniziativa dei deputati Nardini ed altri.  L'articolo 3
  (corrispondente all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5 del disegno
  di legge n. 4624) introduce l'istituto dei congedi per eventi
  e cause particolari.  Il testo del Governo è stato preferito
  alle formulazioni che in proposito si rinvengono nelle citate
  proposte di legge n. 599, 1938- ter  e 2207- bis.
     Il comma 1 prevede un permesso retribuito di tre giorni
  lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
  infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o
  del convivente; nell'ipotesi di grave infermità, il permesso
  può essere sostituito, d'intesa con il datore di lavoro, con
  diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
     Il comma 2 stabilisce, a favore dei lavoratori dipendenti
  con almeno cinque anni di anzianità di servizio, un periodo di
  congedo, continuativo o frazionato, non
 
                              Pag. 18
 
  superiore a due anni per gravi e documentati motivi
  familiari; il congedo implica il diritto alla conservazione
  del posto di lavoro, ma non è computato ai fini dell'anzianità
  di servizio, né ai fini previdenziali, salva la facoltà di
  riscatto o di versamento volontario dei contributi da parte
  del lavoratore.  La disciplina della partecipazione dei
  lavoratori ad eventuali corsi di formazione, una volta
  terminato il periodo di congedo, è rimessa dal comma 3 ai
  contratti collettivi.
     Il comma 4 stabilisce le modalità di attuazione delle
  disposizioni dell'articolo in esame.
     L'articolo 4 reca norme in materia di congedi per la
  formazione e riproduce, con limitate modifiche, l'articolo 6
  del disegno di legge n. 4624, anche in questo caso preferito
  alle analoghe disposizioni recate da alcune delle proposte di
  legge abbinate.
     Ai sensi del comma 1, è riconosciuta ai lavoratori
  dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio
  presso la stessa azienda o amministrazione una sospensione del
  rapporto di lavoro per congedi non retribuiti finalizzati alla
  formazione nel limite di undici mesi, continuativi o
  frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
     Il comma 2 detta la nozione di "congedi per la
  formazione", mentre il comma 3 ne regola gli aspetti attinenti
  alla conservazione del posto di lavoro e al rapporto con
  l'anzianità di servizio, le ferie, la malattia e i congedi
  riconosciuti ad altro titolo.
     Il comma 4 stabilisce le condizioni alle quali il datore
  di lavoro può non accogliere ovvero differire la richiesta di
  congedo per la formazione, mentre tutte le altre modalità di
  fruizione saranno definite dalla contrattazione collettiva.
     In base al comma 5, il lavoratore può riscattare i periodi
  di congedo per la formazione o procedere al versamento
  volontario dei contributi previdenziali.
     L'articolo 5 istituisce i congedi per la formazione
  continua, sviluppando alcuni spunti contenuti nell'articolo 49
  della proposta di legge n. 1938- ter  e negli articoli 2 e
  16 della proposta n. 2207- bis.  Il comma 1 detta una
  disposizione volta ad affermare il diritto di tutti i
  lavoratori, occupati e non occupati, a proseguire i percorsi
  di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
  conoscenze e competenze.  Vengono poi definite le
  caratteristiche dell'offerta formativa che lo Stato, le
  regioni e gli enti locali sono tenuti ad assicurare ed è poi
  chiarito che le attività di formazione possono corrispondere
  ad una libera scelta del lavoratore ovvero essere inserite nei
  piani formativi aziendali o territoriali concordati fra le
  parti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
  n. 196.
     Il comma 2 enumera gli aspetti relativi ai congedi per la
  formazione continua che sono rimessi alla contrattazione
  collettiva, mentre il comma 3 stanzia 30 miliardi di lire
  annue per il cofinanziamento di accordi contrattuali che
  prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro finalizzate
  alla formazione dei lavoratori.
     Il comma 4, infine, consente l'integrazione del Fondo
  interprofessionale per la formazione continua, di cui al
  regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge
  n. 196 del 1997, attraverso l'apporto di risorse non solo
  finanziarie, ma anche professionali, di tempo, logistiche e
  organizzative.
     L'articolo 6 corrisponde all'articolo 8 del disegno di
  legge n. 4624 e consente un'anticipazione del trattamento di
  fine rapporto (o delle indennità equipollenti) per far fronte
  alle spese connesse alla fruizione dei periodi di astensione
  facoltativa o dei congedi per la formazione e per la
  formazione continua.  Per analoghe finalità, i fondi di
  previdenza complementare possono concedere anticipazioni delle
  prestazioni da essi erogate.
     I medesimi obiettivi perseguiti dall'articolo 6 del testo
  unificato sono alla base di alcune disposizioni delle proposte
  di legge n. 1938- ter  e 2207- bis.
     L'articolo 7 riproduce una norma contenuta nelle proposte
  di legge appena citate (nonché nella proposta n. 599) e
  stabilisce che i lavoratori i quali fruiscano dei congedi per
  la formazione hanno diritto a prolungare il rapporto di lavoro
  per un periodo corrispondente, anche in deroga
 
                              Pag. 19
 
  alle disposizioni in materia di età pensionabile.
     Il capo III reca norme riguardanti la flessibilità di
  orario e comprende l'articolo 8, che riserva una quota pari a
  40 miliardi di lire annue del Fondo per l'occupazione a favore
  delle aziende che applichino accordi contrattuali che
  prevedano azioni positive per la flessibilità: la finalità è
  quella di incentivare forme di articolazione della prestazione
  lavorativa atte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro.
  Si tratta di una disposizione che ricalca quella recata
  dall'articolo 2 del disegno di legge n. 4624, ma presente pure
  in alcune delle proposte di legge abbinate; la modifica di
  maggior rilievo apportata dalla Commissione riguarda la
  possibilità di finanziare, tra gli altri, anche progetti che
  consentano la sostituzione dell'imprenditore o del lavoratore
  autonomo che benefici dell'astensione obbligatoria o dei
  congedi parentali con altro imprenditore o lavoratore
  autonomo.
     Il capo IV reca ulteriori disposizioni a sostegno della
  maternità e della paternità e raccoglie gli articoli da 9 a
  18.
     In particolare, l'articolo 9 disciplina l'assunzione a
  tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in
  astensione obbligatoria o facoltativa, riprendendo con
  modifiche l'articolo 3 del disegno di legge n. 4624:
  l'assunzione può essere anticipata fino ad un mese rispetto al
  termine iniziale del periodo di astensione, salvo che la
  contrattazione collettiva non preveda anticipi maggiori.  Se
  tali assunzioni sono effettuate da aziende con meno di venti
  dipendenti, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per
  cento fino al compimento di un anno di vita del bambino o fino
  ad un anno dall'accoglienza del minore adottato o in
  affidamento (quest'ultimo termine è stato aggiunto dalla
  Commissione).  Le medesime agevolazioni spettano alle imprese
  che effettuino assunzioni in coincidenza con la maternità
  delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si
  avvalgono.
     Sottolineo, peraltro, che il tema della sostituzione dei
  lavoratori in astensione è affrontato anche in alcune delle
  proposte di legge abbinate: le già citate n. 259, 2838 e 3871
  e la n. 3385, d'iniziativa del deputato Saonara.
     L'articolo 10 integra il corrispondente articolo della
  legge n. 1204 del 1971, stabilendo che in caso di parti
  plurimi i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le
  ore aggiuntive a quelle ordinarie possono essere utilizzate
  anche dal padre.  In questo caso lo spunto è stato offerto
  dalla proposta di legge n. 5287, d'iniziativa dei deputati
  Nardini ed altri, oltre che dalla più volte citata proposta n.
  599.
     L'articolo 11 riguarda il computo del periodo di
  astensione obbligatoria in caso di parto prematuro e
  stabilisce che i giorni non goduti di astensione obbligatoria
  prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione
  obbligatoria dopo il parto.  Si tratta di una disposizione
  contenuta nel disegno di legge n. 4624 (articolo 4) e nella
  proposta di legge n. 2696, d'iniziativa dei deputati Schmid ed
  altri.
     L'articolo 12, comma 1, raccoglie un'indicazione presente
  nella già citata proposta di legge n. 3871, volta a consentire
  una diversa articolazione del periodo di astensione
  obbligatoria (ora suddivisa in due mesi prima e tre mesi dopo
  il parto) a condizione che il medico specialista del Servizio
  sanitario nazionale attesti che tale opzione non arrechi
  pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  Il
  comma 2 del medesimo articolo prevede poi l'aggiornamento
  dell'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai
  quali in nessun caso possono essere addette le lavoratrici in
  stato di gravidanza.
     L'articolo 13 concerne l'astensione dal lavoro del padre
  lavoratore e a tal fine aggiunge due articoli alla legge 9
  dicembre 1977, n. 903, recependo disposizioni recate dalle
  proposte di legge n. 599 e 1938- ter.  In sintesi, è
  riconosciuto il diritto del padre lavoratore di astenersi dal
  lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di
  morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di
  quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo del
  bambino al padre.  Si applicano al padre le disposizioni in
  materia di computo nell'anzianità di servizio del periodo di
  astensione
 
                              Pag. 20
 
  obbligatoria e di indennità economiche per l'astensione
  obbligatoria e per i congedi per malattia del bambino.  Al
  padre spettano, inoltre, i periodi di riposo giornaliero e i
  relativi trattamenti economici nel caso in cui figli siano
  affidati solo a lui ovvero in alternativa alla madre
  lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ovvero nel caso
  in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
     L'articolo 14, corrispondente ad un emendamento approvato
  dalla Commissione, estende alle lavoratrici madri appartenenti
  ai corpi di polizia municipale il divieto di essere adibite a
  compiti operativi nel corso della gravidanza, già previsto per
  le appartenenti alla polizia di Stato.  L'articolo 15 delega il
  Governo ad emanare un testo unico delle norme in materia di
  tutela e sostegno della maternità e della paternità; il testo
  riprende con consistenti modifiche l'articolo 9 del disegno di
  legge n. 4624.
     L'articolo 16 (corrispondente all'articolo 10 del disegno
  di legge n. 4624) attribuisce all'ISTAT il compito di
  assicurare un flusso informativo quinquennale
  sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione.
     L'articolo 17, che raccoglie con modifiche le disposizioni
  contenute nell'articolo li del disegno di legge n. 4624 e
  nella proposta di legge n. 599, stabilisce in via generale, al
  comma 1, il diritto alla conservazione del posto del lavoro,
  al rientro nella medesima unità produttiva e all'assegnazione
  alle medesime mansioni o a mansioni equivalenti per i
  lavoratori che si assentino dal lavoro in base alle
  disposizioni del testo unificato.
     Il comma 2 fa salve, per le materie disciplinate dal testo
  all'esame dell'Assemblea, eventuali condizioni di maggior
  favore per i lavoratori previste dai contratti collettivi di
  lavoro.
     Il comma 3 abroga le disposizioni incompatibili con quelle
  del testo unificato.  Segnalo all'Assemblea l'opportunità di
  sopprimere il comma in questione, poiché l'abrogazione
  espressa delle norme incompatibili rappresenta uno dei criteri
  direttivi cui il Governo deve uniformarsi nella redazione del
  testo unico di cui all'articolo 15.
     L'articolo 18 (articolo 7 del disegno di legge n. 4624)
  qualifica come nullo il licenziamento causato dalla domanda o
  dalla fruizione dei congedi parentali disciplinati dagli
  articoli 2 e 13 del testo unificato.  Disposizioni analoghe
  sono presenti nelle proposte di legge n. 599 e
  1938- ter.
     Il capo V reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.
  104 (legge quadro sull'handicap), riproducendo disposizioni
  contenute nell'articolo 5, commi 2 e 6, del disegno di legge
  n. 4624 e nelle proposte di legge n. 1170, d'iniziativa dei
  deputati Di Capua ed altri, n. 1363, d'iniziativa del deputato
  Gambale, e n. 599.
     L'articolo 19, comma 1, dispone la copertura figurativa
  dei giorni di permesso - tre al mese - spettanti nel caso di
  assistenza di bambini o parenti e affini con handicap grave.
  Il comma 2, invece, interviene sui permessi spettanti alle
  persone maggiorenni affetti da handicap grave, alle quali la
  legislazione vigente estende i permessi riconosciuti ai
  genitori di bambini affetti dal medesimo genere di handicap.
  L'effetto della disposizione è di rendere alternativi, per i
  maggiorenni con handicap grave, i permessi mensili sopra
  ricordati e le due ore di permesso giornaliero retribuito
  previsti per i genitori di bambini con handicap grave di età
  non superiore a tre anni.
     L'articolo 20 sancisce che tutte le agevolazioni previste
  dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (prolungamento
  fino a tre anni di età del bambino del periodo di astensione
  facoltativa o, in alternativa, concessione di due ore di
  permesso giornaliero; successivamente al compimento del terzo
  anno di età, concessione di tre giorni di permesso al mese) si
  applichino anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.
     L'articolo 21, l'unico del capo VI, reca la norma di
  copertura finanziaria.  Come ho avuto modo di anticipare,
  l'espressione del parere della Commissione Bilancio
  direttamente per l'Assemblea potrebbe comportare la necessità
  di aggiornare la quantificazione
 
                              Pag. 21
 
  degli oneri recati dal testo unificato.
     Il capo VII è dedicato al tema dei tempi delle città e
  comprende i restanti articoli (da 22 a 28) del testo all'esame
  dell'Assemblea.  La struttura del capo in esame è mutuata dalla
  proposta di legge n. 2208, d'iniziativa dei deputati Cordoni
  ed altri, e dalla citata proposta n. 2207- bis,  ma le
  modifiche apportate dal Comitato ristretto, prima, e dalla
  Commissione, poi, sono state numerose e significative.
     L'articolo 22, al comma 1, stabilisce i compiti delle
  regioni, le quali sono tenute (ove non vi abbiano già
  provveduto) a definire, con proprie leggi, norme per il
  coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
  commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
  delle amministrazioni pubbliche, nonché norme per la
  promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
  Il quadro legislativo di riferimento per le regioni è
  costituito dalle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n.
  142, oltre che da quelle del testo unificato in esame.
     Il comma 2 prevede la possibilità di stabilire incentivi
  finanziari per l'adozione da parte dei comuni dei piani
  territoriali degli orari, mentre il comma 3 consente la
  costituzione di comitati tecnici, con compiti consultivi in
  materia di coordinamento degli orari delle città e di
  valutazione degli effetti delle misure adottate sulle comunità
  locali.
     Il comma 4 attribuisce poi alle regioni il compito di
  promuovere corsi di qualificazione del personale impiegato per
  l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento degli
  orari.  Il comma 5 individua il contenuto minimo delle leggi
  regionali, mentre il comma 6 fa salve le competenze delle
  regioni a statuto speciale e delle province autonome.
     L'articolo 23 definisce i compiti dei comuni,
  distinguendoli a seconda che essi abbiano o meno una
  popolazione superiore a 30 mila abitanti.  Per i comuni
  maggiori viene stabilito l'obbligo di attuare le disposizioni
  della legge n. 142 del 1990 in materia di coordinamento degli
  orari entro il termine indicato dalle leggi regionali e,
  comunque, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova
  normativa.  In caso di inadempienza, il presidente della giunta
  regionale nomina un commissario  ad acta.
     Per i comuni con popolazione non superiore a 30 mila
  abitanti l'adozione di forme di coordinamento degli orari ha
  carattere facoltativo; qualora, tuttavia, tali comuni scelgano
  di predisporre il piano territoriale degli orari, dovranno
  operare in forma associata.
     L'articolo 24 detta, al comma 1, la nozione di piano
  territoriale degli orari (strumento unitario articolato in
  progetti per il funzionamento dei sistemi orari dei servizi
  urbani, in vista di una loro progressiva armonizzazione).
     I commi 2 e 3 chiamano le amministrazioni comunali ad
  individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in
  materia di tempi e orari.
     I commi 4 e 5 attribuiscono al sindaco il compito di
  elaborare le linee guida del piano degli orari, attraverso
  consultazioni con le amministrazioni pubbliche, le parti
  sociali e le associazioni di cittadini e tenendo conto degli
  effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della
  vita cittadina.  Il piano, ai sensi del comma 6, è approvato
  dal consiglio comunale, è attuato con ordinanze del sindaco ed
  è vincolante per l'amministrazione comunale.
     L'articolo 25, comma 1, prevede l'istituzione di un
  apposito tavolo di concertazione per l'attuazione e la
  verifica del piano territoriale degli orari.  All'organismo
  partecipano rappresentanti di tutte le entità pubbliche e
  private coinvolte nella definizione del sistema degli orari
  dei servizi urbani.
     Il comma 2 prevede come modalità ordinaria di attuazione
  del piano la stipula di accordi fra l'amministrazione comunale
  e i diversi soggetti che partecipano al tavolo di
  concertazione, ma al sindaco è comunque attribuito (comma 3)
  il potere di emanare, in caso di emergenze o di straordinarie
  necessità dell'utenza, ordinanze di modificazione degli orari,
  vincolanti anche per le altre amministrazioni pubbliche (comma
  4).  Nel caso dei comuni capoluogo di provincia, la
  riorganizzazione
 
                              Pag. 22
 
  degli orari deve essere concertata con i comuni limitrofi
  (comma 5).
     L'articolo 26 detta disposizioni di carattere generale
  sugli orari della pubblica amministrazione, che devono tenere
  conto delle esigenze dei cittadini che risiedono od operano
  nel territorio di riferimento (comma 1) e possono essere
  articolati in modo differenziato, a seconda dei servizi, in
  sede di definizione del piano territoriale degli orari (comma
  2).  Le pubbliche amministrazioni, attraverso
  l'informatizzazione dei propri servizi, possono garantire
  informazioni anche negli orari di chiusura e, attraverso la
  semplificazione delle procedure, possono consentire agli
  utenti tempi di attesa più brevi e modalità di accesso più
  agevoli.
     L'articolo 27 definisce, al comma 1, il concetto di
  "banche dei tempi" e ne indica le finalità: favorire lo
  scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei
  servizi della città e il rapporto con le pubbliche
  amministrazioni, estendere la solidarietà nelle comunità
  locali, attraverso lo scambio di parte del proprio tempo da
  parte degli aderenti alla "banca" per impieghi di reciproca
  solidarietà e di reciproco interesse.
     Gli enti locali, ai sensi del comma 2, possono sostenere
  le banche dei tempi assicurando ad esse l'utilizzo di locali,
  la disponibilità di servizi o attività di promozione,
  formazione e informazione.  Possono, inoltre, aderire alle
  banche dei tempi, stipulando con esse accordi che prevedano
  scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a
  favore di singoli cittadini o della comunità locale.  Affinché
  l'identità delle banche dei tempi non venga snaturata, è
  previsto che tali prestazioni non possano essere in contrasto
  con gli scopi statutari delle banche stesse, né possano
  costituire una stabile modalità di esercizio delle attività
  istituzionali degli enti locali.
     L'articolo 28, infine, istituisce il Fondo per
  l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite di lire 15
  miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, alle quali si
  sommano le risorse finanziarie che le regioni intendano
  eventualmente stanziare a tal fine.
     I contributi erogati a valere sul Fondo sono destinati a
  finanziare le misure di armonizzazione degli orari che
  contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas
  inquinanti, nonché, più in generale, l'attuazione dei progetti
  inclusi nei piani territoriali degli orari.  Le priorità da
  rispettare nell'erogazione dei finanziamenti sono indicate dal
  comma 4.
     Annualmente la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed
  autonomie locali è chiamata a valutare i risultati conseguiti
  attraverso l'impiego delle risorse del Fondo e a definire le
  linee di intervento futuro (comma 5).  Il comma 6 stabilisce
  che il Governo è tenuto annualmente a riferire al Parlamento
  sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle
  città, mentre il comma 7 pone la dotazione del Fondo a carico
  delle maggiori entrate derivanti dalla cosiddetta
  "carbon-tax".
  4.  Rispondenza del testo agli aspetti indicati
  nell'articolo 79, comma 4, del Regolamento.
     Per le parti in cui realizza l'ambizioso intento di
  consentire ai cittadini nuove libertà nell'uso dei propri
  tempi di vita, il testo all'attenzione dell'Assemblea contiene
  disposizioni che possono ben considerarsi attuative del
  principio fondamentale che assegna alla Repubblica il compito
  di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
  limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
  impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (articolo
  3).
     Esso risponde inoltre ad alcuni principi enunciati nella
  parte I, titoli II e III della Costituzione, segnatamente
  laddove si assicurano i diritti dei figli all'educazione e
  alla cura da parte dei genitori, con la garanzia del sostegno
  anche economico della Repubblica (articoli 30 e 31), la tutela
  della salute come fondamentale diritto dell'individuo e
  interesse della collettività (articolo 32), la cura della
  formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori
  (articolo 35) e l'adattamento delle condizioni
 
                              Pag. 23
 
  di lavoro alle esigenze delle madri e dei loro bambini
  (articolo 37).
     Facendo proprio lo spirito di diverse sentenze della Corte
  Costituzionale in merito all'illegittimità di alcune
  disposizioni della legge n. 903 del 1977, che non estendevano
  al padre lavoratore, in alternativa alla madre, il diritto ai
  riposi giornalieri consentiti per l'assistenza ai figli,
  questo testo prevede sistematicamente pari diritti per
  entrambi i genitori, anche in relazione alle nuove tipologie
  di astensione dal lavoro introdotte, se motivate dalla cura
  dei figli.
     Può essere interpretata in modo analogo, in altra materia,
  la previsione che il ricovero ospedaliero del bambino
  interrompa il periodo di ferie in godimento dal genitore,
  poiché con tale norma si raccoglie e si estende al caso del
  ricovero dei figli la motivazione sulla base della quale la
  giurisprudenza costituzionale ha introdotto la previsione che
  la malattia del lavoratore interrompa il periodo di ferie, dal
  momento che essa non gli consente di recuperare le energie
  psico-fisiche spese nell'attività lavorativa.
     In rapporto alla legislazione italiana, questo testo
  interviene riformulando la normativa in materia di assenze dal
  lavoro consentite in relazione alla nascita ed alle malattie
  dei figli, contenuta nelle leggi n. 1204 del 1971, n. 903 del
  1977 e n. 104 del 1992; esso ne coordina inoltre le
  disposizioni, in materia di contribuzione figurativa, riscatto
  e prosecuzione volontaria, con le norme contenute nel decreto
  legislativo n. 184 del 1997.
     In più di un luogo, si utilizzano infine strumenti
  introdotti dalla recente legislazione in materia di lavoro,
  come il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
  7, della legge n. 236 del 1993, la possibilità di ottenere
  anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (legge n. 297
  del 1992) o quella di introdurre norme specifiche negli
  statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
  decreto legislativo n. 124 del 1993.
     Ma è soprattutto in relazione alla legislazione regionale
  che è possibile valutare l'apporto del testo all'attenzione
  dell'Assemblea in materia di disciplina dei tempi delle
  città.
     In effetti, su impulso del movimento d'opinione connesso
  con la proposta di legge di iniziativa popolare e profittando
  degli spazi normativi aperti dall'articolo 36, comma 3, della
  legge n. 142 del 1990, che delegava ai sindaci il compito di
  coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
  pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici
  periferici delle amministrazioni pubbliche "al fine di
  armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze
  complessive e generali degli utenti", tra il 1992 ed il 1996
  numerose regioni hanno scelto di legiferare in materia di
  regolamentazione dei tempi delle città.
     Nell'ordine, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto,
  Friuli Venezia Giulia, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte,
  interpretando in senso assai ampio la norma della legge n. 142
  del 1990 e combinandola con i poteri già delegati dal
  Parlamento alle regioni ed ai comuni, soprattutto in materia
  di orari dei negozi e dei pubblici esercizi, hanno saputo dare
  valore al governo dei tempi delle città, esplicitamente
  finalizzandolo al miglioramento non solo della fruibilità dei
  servizi, ma anche della vita di relazione, della cura delle
  persone, della crescita culturale individuale e
  dell'organizzazione del lavoro.
     In molti casi, le normative regionali avevano già
  introdotto modalità di raccordo con gli strumenti di
  programmazione urbanistica del territorio, prevedendo la
  possibilità o l'obbligo di definire piani comunali di
  coordinamento degli orari.
     E' anche per questo che il testo all'attenzione
  dell'Assemblea prevede una specifica funzione di
  programmazione e di impulso da parte delle regioni, chiamate
  da un lato a dettare criteri e procedure per la definizione
  dei piani territoriali di coordinamento degli orari, e
  dall'altro a premiare sia la loro attuazione che la
  costituzione delle banche dei tempi, con specifici incentivi
  finanziari.
     Resta comunque nelle mani dei comuni il potere e l'obbligo
  di attuare le disposizioni del comma 3 dell'articolo 36 della
 
                              Pag. 24
 
  legge n. 142 del 1990, attraverso un percorso omogeneo che
  prevede in ogni comune l'individuazione di un responsabile,
  l'attivazione di un tavolo di concertazione e l'adozione di un
  piano vincolante per l'amministrazione.
     In ogni ambito, si privilegia nettamente come strumento la
  promozione di accordi locali con i soggetti pubblici e
  privati; tuttavia, le superiori esigenze di tutela della
  salute dei cittadini e della vivibilità delle città sono
  opportunamente riconosciute mediante l'attribuzione del potere
  di modifica coercitiva degli orari "in caso di emergenze o di
  straordinarie esigenze dell'utenza o di gravi problemi
  connessi al traffico e all'inquinamento".
     Infine, in rapporto alla normativa comunitaria, questo
  testo testimonia il carattere particolarmente avanzato della
  nostra legislazione su temi di questa natura.
     L'articolo 1 del Protocollo sulla politica sociale
  allegato al Trattato sulla Unione Europea assegna all'azione
  della comunità obiettivi come il miglioramento delle
  condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale
  adeguata, lo sviluppo delle risorse umane e la lotta contro le
  esclusioni.
     Tuttavia, una forte resistenza alle innovazioni in materia
  sociale e di lavoro, radicata nella accentuata disomogeneità
  delle legislazioni nazionali, ha spesso limitato in questo
  ambito il contributo delle istituzioni europee alla
  focalizzazione dei problemi ed alla indicazione di strategie,
  comunque spesso di ampia utilità e respiro.
     Così è stato per la "risoluzione Rocard" del Parlamento
  europeo, nel 1996, o per il libro verde sul partenariato per
  una nuova organizzazione del lavoro, presentato alla
  Commissione il 16 aprile del 1997, che tocca anche alcuni dei
  temi affrontati con la presente legge.
     Esso poneva infatti tra le sfide sul piano politico le
  modalità di organizzazione delle necessarie azioni di
  formazione e di riqualificazione della manodopera, la
  valorizzazione delle nuove tendenze occupazionali nell'ottica
  delle pari opportunità e lo sviluppo di organizzazioni più
  flessibili dei servizi pubblici, sostenendo che "in
  particolare, la sfida consiste nel trovare il modo di
  sviluppare o adattare politiche che sostengano, piuttosto che
  ostacolare, un rinnovamento organizzativo fondamentale e di
  raggiungere un equilibrio positivo tra gli interessi delle
  aziende e quelli dei lavoratori, agevolando nel contempo la
  modernizzazione della vita lavorativa".
     Di questo rinnovamento, fanno sicuramente parte il
  superamento delle rigidità imposte a lavoratori ed imprese
  dalla standardizzazione dei diritti all'uso del tempo e
  l'introduzione dei congedi formativi, così come l'intero
  impianto della legge traduce in norma la convinzione che "il
  lavoro flessibile può essere sia vantaggioso per le economie
  europee sia interessante per i singoli lavoratori", che "non
  dovrebbero perciò essere penalizzati per il fatto di adottare
  tali modelli lavorativi".
     Il testo unificato, infine, raccoglie positivamente lo
  spirito del Libro Verde in quanto comprende che "è necessario
  organizzare non solo le aziende, ma l'intera infrastruttura
  sociale per garantire condizioni di parità tra le donne e gli
  uomini: ciò comprende ad esempio aspetti quali la formazione,
  la custodia dei figli e i trasporti, l'equilibrio tra i sessi
  nel processo decisionale, l'individualizzazione dei diritti e
  così via".
     In tutte queste direzioni, il testo all'attenzione
  dell'Assemblea va oltre la normativa comunitaria, che si è
  finora limitata ad intervenire su poche questioni particolari,
  tra cui quella dei congedi parentali.
     In quest'ultima materia, esso dunque recepisce la
  direttiva 96/34/CE del Consiglio, concernente l'accordo quadro
  sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla
  CES, e finalizzata ad "offrire, agli uomini e alle donne, la
  possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali
  e i loro obblighi familiari" e ad introdurre "nuovi modi
  flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario, più
  adattati ai bisogni della società in via di mutamento e
  rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelli dei
  lavoratori", scegliendo di superarne le prescrizioni
  minime.
 
                              Pag. 25
 
     Così, laddove la direttiva prevede un periodo minimo di
  congedo parentale di tre mesi, accordabile a tempo parziale,
  frammentato o nella forma di un credito di tempo, subordinato
  ad una determinata anzianità lavorativa e rinviabile per
  giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa,
  il testo prevede dieci mesi, elevabili ad undici per favorirne
  l'uso da parte del padre lavoratore, non condizionati in alcun
  modo.
  5.  Conclusioni.
     Non v'è dubbio che l'aspettativa del Paese per questo
  provvedimento è grande.  Per il percorso che ha avuto, per le
  speranze e le discussioni che ha suscitato, per l'impostazione
  strategica che ha assunto e per l'originalità del contributo
  che porta al confronto sui temi della qualità della vita e
  della flessibilità del lavoro, esso rappresenta certamente un
  momento alto della politica di riforme avviata da questo
  Parlamento ed un'occasione importante per dimostrare la nostra
  capacità di cogliere e di dare risposta alle trasformazioni
  della società, del mondo produttivo e dei bisogni degli uomini
  e delle donne di questo Paese.
     Lo scopo principale che ha guidato l'azione prima del
  Governo e poi della XI Commissione Lavoro, è stato quello di
  portare la legislazione italiana a quel superiore livello di
  rappresentazione e di elaborazione della realtà, che il
  dibattito sui tempi di vita e di lavoro ha saputo raggiungere
  nel Paese negli ultimi dieci anni; un livello che possiamo
  oggi con orgoglio considerare tra i più elevati in Europa.
     Sarebbe ingiusto dimenticare che questo provvedimento
  affronta temi sui quali l'Italia delle città ha fatto scuola
  nel mondo; così come lo sarebbe non valorizzare il percorso di
  mobilitazione popolare che solo in Italia ha accompagnato
  l'elaborazione di modelli di organizzazione sociale più
  adeguati al nuovo rapporto tra i sessi ed alle trasformazioni
  delle città e dei luoghi di lavoro.
     Sento quindi l'obbligo di ringraziare, insieme con la
  Ministra Turco ed i componenti della Commissione Lavoro, che
  con me hanno condiviso l'impegno a tradurre in norme questo
  ricco insieme di analisi e di aspettative, tutte quelle donne
  e quegli uomini che dal 1988 attendono da quest'Aula una
  riforma che li aiuti a districarsi meglio tra i vincoli e le
  opportunità del loro quotidiano.
     Certo, in questo provvedimento manca una risposta al
  problema, che pure la proposta di legge di iniziativa popolare
  poneva, della riduzione dell'orario di lavoro.
     Noi tutti conosciamo sia l'ampio dibattito che quella
  istanza ha suscitato sia le vicende che hanno indotto
  l'Assemblea a stralciare da questo testo le disposizioni che
  intervenivano in materia.
     Ora quei contenuti sono iscritti in un contesto che tiene
  conto del decennio trascorso e del confronto che si è
  sviluppato tra le parti sociali sulla base di analisi che nel
  1988 era solo possibile abbozzare.
     Tuttavia l'Assemblea, che tra poco sarà chiamata ad
  affrontare anche quel capitolo della politica di riforme che
  il Paese attende, dovrà dimostrare di saper ricomporre nel
  proprio agire legislativo quell'unità di prospettiva che, con
  ragione, allora si era scelto di derivare dall'esperienza
  quotidiana di ciascuno: perché se è possibile fare una legge
  che si occupi soltanto dell'orario di lavoro, nella vita tutti
  devono occuparsi, oltre che di lavoro, anche di cura, degli
  altri e di sé.
     Presentiamo dunque, consapevolmente, una riforma
  importante ma incompiuta: ciascuno di noi, da domani, avrà
  nelle proprie mani la possibilità di portarla a compimento.
                             Elena Emma CORDONI,  Relatore.
 
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