| (Servizio di mensa scolastica).
1. E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire
26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa
fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente
dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti
locali stessi provvedono al servizio in favore degli
alunni.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono
stabiliti i criteri per la individuazione del personale
docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le
modalità di erogazione del contributo statale a favore degli
enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.
3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario
1995.
| |