| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| Il Comitato per la legislazione,
considerato che la rilevanza delle disposizioni
contenute nel provvedimento relative alla famiglia e ad altre
tematiche di profilo sociale rende particolarmente
significativo l'intervento in sede consultiva della
Commissione Affari sociali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, sotto il profilo
dell'efficacia per il coordinamento con la legislazione
vigente:
1) all'articolo 15, è necessario stabilire
esplicitamente che il parere parlamentare previsto dal testo
sia espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dall'ordinamento e che il termine per l'espressione del parere
parlamentare decorra a far data dall'assegnazione dello schema
dell'atto del Governo alle competenti Commissioni;
2) è necessario che la Commissione proceda
all'inserimento di una disposizione di coordinamento ai sensi
dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento della Camera, con
la quale siano espressamente indicate le disposizioni abrogate
per effetto ed in conseguenza del provvedimento in esame;
e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo
sia della chiarezza della formulazione sia dell'efficacia del
testo per il coordinamento con la legislazione vigente:
a) considerato che il provvedimento reca
disposizioni eterogenee, appare opportuno che l'articolo 1 sia
soppresso, in quanto tendente a dare tessuto connettivo a
materie diverse, che potrebbero essere più utilmente
affrontate in distinti testi legislativi così strutturati:
un provvedimento recante le disposizioni contenute
nell'attuale capo VII, relative ai tempi delle città, ivi
compreso anche l'articolo 16, relativo alle rilevazioni
ISTAT;
un provvedimento recante tutte le altre disposizioni
contenute nel testo unificato aventi come comune denominatore
la tutela della maternità e della paternità, così
articolato:
Capo I, relativo ai congedi familiari e parentali,
contenente l'attuale Capo II, ad esclusione degli articoli 4,
5, 6 e 7 in quanto relativi alla formazione, all'anticipazione
di fine rapporto e all'età pensionabile;
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Capo II, relativo a ulteriori disposizioni a sostegno
della maternità e della paternità, costituito dall'attuale
Capo IV, nonché dagli articoli 19 e 20, in quanto relativi
all'assistenza portatori di handicap, con esclusione, invece,
degli articoli da 15 a 18, in quanto contenenti disposizioni
non omogenee con le precedenti;
Capo III, relativo a disposizioni varie e
finanziarie, costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17,
18 e 21;
b) valuti la Commissione l'opportunità di
precisare all'articolo 15 se la delega ivi prevista debba
coinvolgere le sole disposizioni di rango legislativo, per
evitare un effetto di sostanziale legificazione delle norme
recate attualmente da regolamenti, o prevedere espressamente
l'emanazione di un distinto testo unico di rango secondario
per il riordino delle disposizioni regolamentari.
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