| (Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di
responsabilità
per danni nei confronti di dipendenti pubblici).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, è aggiunto il seguente:
"2- bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
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agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro
cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31
dicembre 1996".
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