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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4782
DDL0259-0015
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Congedi dei genitori).
     1.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
  dopo il terzo comma è inserito il seguente:
     "Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo
  7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
  anche se l'altro genitore non ne ha diritto.  Le disposizioni
  di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo
  15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
  1987, n. 546,
 
                              Pag. 35
 
  madri di bambini nati a decorrere dal 1^ gennaio 2000.  Alle
  predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
  dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
  limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno
  di vita del bambino".
     2.  L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 7. -  1.  Nei primi otto anni di vita del
  bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro,
  anche contemporaneamente all'altro, secondo le modalità
  stabilite dal presente articolo.  Le assenze dei genitori non
  possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
  fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
  Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad assentarsi dal
  lavoro compete:
         a)  alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
  astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
  lettera  c),  della presente legge, per un periodo
  continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
         b)  al padre lavoratore, per un periodo
  continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
         c)  qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
  continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
       2.  Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
  ad assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
  mesi, il limite di cui alla lettera  b)  del comma 1 è
  elevato a sette mesi e il limite complessivo delle assenze dei
  genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
  undici mesi.
       3.  Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
  comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
  impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le
  modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
  comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
  giorni.
       4.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
  diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
  del bambino di età inferiore a otto anni, dietro presentazione
  di certificato rilasciato da un medico specialista del
  Servizio sanitario nazionale
 
                              Pag. 36
 
  o con esso convenzionato.  La malattia del bambino che dia
  luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
  di ferie in godimento da parte del genitore.
       5.  I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 4 sono
  computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
  relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
  gratifica natalizia.  Ai fini della fruizione del congedo di
  cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
  presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
  genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il
  medesimo motivo".
     3.  L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 15. -  1.  Le lavoratrici hanno diritto ad
  un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
  retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
  dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
  legge.  Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
  spettante per malattia.
       2.  Per i periodi di astensione facoltativa di cui
  all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è
  dovuta:
         a)  fino al terzo anno di vita del bambino,
  un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
  periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
  relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
  contribuzione figurativa;
         b)  fuori dei casi di cui alla lettera  a),
  fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
  comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
  un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
  nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
  sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
  pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
  periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
  attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
  per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
  proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
 
                              Pag. 37
 
  integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
  dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
  con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
  modalità della prosecuzione volontaria.
       3.  Per i periodi di assenza per malattia del bambino
  di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
         a)  fino al compimento del terzo anno di vita del
  bambino, la contribuzione figurativa;
         b)  successivamente al terzo anno di vita del
  bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
  contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
  lettera  b).
       4.  Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
  b),  è determinato secondo i criteri previsti in materia
  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
       5.  Le indennità di cui al presente articolo sono
  corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
  delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
  malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale
  la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
  subordinate a particolari requisiti contributivi o di
  anzianità assicurativa".
     4.  All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
  applicano le disposizioni in materia di contribuzione
  figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
  relativi contributi previsti dal comma 2, lettera  b)
  dell'articolo 15".
     5.  Le disposizioni del presente articolo trovano
  applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
  affidatari.  Qualora, all'atto dell'adozione o
  dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
  dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro, ai sensi dei
  commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei
 
                              Pag. 38
 
  primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
  Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai
  servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
  15 della citata legge n. 1204 del 1971, come sostituito dal
  comma 3 del presente articolo, si applicano limitatamente al
  comma 1.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=024 PAGFIN=0038 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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