| (Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo
7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo
15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546,
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madri di bambini nati a decorrere dal 1^ gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno
di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del
bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro,
anche contemporaneamente all'altro, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le assenze dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad assentarsi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
ad assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è
elevato a sette mesi e il limite complessivo delle assenze dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a otto anni, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del
Servizio sanitario nazionale
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o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di
cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro
genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è
dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
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integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di assenza per malattia del bambino
di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale
la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa".
4. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b)
dell'articolo 15".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o
dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro, ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei
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primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della citata legge n. 1204 del 1971, come sostituito dal
comma 3 del presente articolo, si applicano limitatamente al
comma 1.
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