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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4783
DDL0259-0016
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
          (Congedi per eventi e cause particolari).
     1.  La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
  permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso
  di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di
  un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
  stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti
  da certificazione anagrafica.  In alternativa, nei casi di
  documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
  possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
  espletamento dell'attività lavorativa.
     2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che
  abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la
  stessa azienda o amministrazione possono richiedere, per gravi
  e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
  individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
  continuativo o frazionato, non superiore a due anni.  Durante
  tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non
  può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.  Il congedo non
  è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
  previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero
  al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
  criteri della prosecuzione volontaria.
     3.  I contratti collettivi disciplinano le modalità di
  partecipazione agli eventuali corsi di formazione del
  personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
  sospensione di cui al comma 2.
     4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
  con
 
                              Pag. 39
 
  proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del
  lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità,
  provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei
  congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle
  patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla
  individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa
  alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei
  soggetti di cui al comma 1.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0038 RIGINIZ=008 PAGFIN=0039 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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