| 4784 | |
| DDL0259-0017 | |
| Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
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| (suddiviso in 177 Unità Documento)
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Unità Documento n.17 (che inizia a pag.39 dello stampato)
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| ...Testo
unificato della Commissione
Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città.
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| Art. 4.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al
diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i dipendenti da datori di lavoro pubblici
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con
altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata
sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
congedo per la formazione
Pag. 40
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del
preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di
cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
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| DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259
TOTPAG=0096 TOTDOC=0177
NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD
PAGINIZ=0039 RIGINIZ=010 PAGFIN=0040 RIGFIN=013 UPAG=NO
PAGEIN=39 PAGEFIN=40
SORTRES= SORTDDL=025900A00
FASCIDC=13DDL0259 A
SORTNAV=0025900A000 00000
ZZDDLC259A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0012
NDOC0012
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