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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4784
DDL0259-0017
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Congedi per la formazione).
     1.  Ferme restando le vigenti disposizioni relative al
  diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, i dipendenti da datori di lavoro pubblici
  o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di
  servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
  richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
  per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
  continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
  lavorativa.
     2.  Per "congedo per la formazione" si intende quello
  finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
  conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
  diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
  attività formative diverse da quelle poste in essere o
  finanziate dal datore di lavoro.
     3.  Durante il periodo di congedo per la formazione il
  dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
  retribuzione.  Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
  servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con
  altri congedi.  Una grave e documentata infermità, individuata
  sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
  all'articolo 3, comma 4, intervenuta durante il periodo di
  congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
  lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
     4.  Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
  congedo per la formazione
 
                              Pag. 40
 
  ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
  esigenze organizzative.  I contratti collettivi prevedono le
  modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
  percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
  disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
  all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del
  preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
  giorni.
     5.  Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di
  cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
  contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
  volontaria.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=010 PAGFIN=0040 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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