| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| (Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a
proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della
vita, per accrescere conoscenze e competenze. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
integrata e modulare, accreditata secondo le disposizioni del
regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997 n. 196, che consenta percorsi formativi personalizzati,
sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere
ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, previsti dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e
decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di
cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei
lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse
alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di
riduzione di orario finalizzate alla formazione dei
lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, delle
banche delle ore o di altri strumenti, tra cui il part
time e gli anni sabbatici, i
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costi degli interventi di formazione vengono cofinanziati
attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni, entro il limite di
lire 30 miliardi annue.
4. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua,
di cui al regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196, per gli obiettivi ivi previsti, può
essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali,
attraverso l'apporto di risorse finanziarie, professionali,
temporali, logistiche e organizzative.
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