Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4785
DDL0259-0018
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
            (Congedi per la formazione continua).
     1.  I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a
  proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della
  vita, per accrescere conoscenze e competenze.  Lo Stato, le
  regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
  integrata e modulare, accreditata secondo le disposizioni del
  regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno
  1997 n. 196, che consenta percorsi formativi personalizzati,
  sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in
  ambito nazionale ed europeo.  La formazione può corrispondere
  ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
  dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
  territoriali concordati tra le parti sociali, previsti dal
  citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
     2.  La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e
  decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di
  cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei
  lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse
  alla partecipazione ai percorsi di formazione.
     3.  A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di
  riduzione di orario finalizzate alla formazione dei
  lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, delle
  banche delle ore o di altri strumenti, tra cui il  part
  time  e gli anni sabbatici, i
 
                              Pag. 41
 
  costi degli interventi di formazione vengono cofinanziati
  attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, e successive modificazioni, entro il limite di
  lire 30 miliardi annue.
     4.  Il Fondo interprofessionale per la formazione continua,
  di cui al regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge
  24 giugno 1997 n. 196, per gli obiettivi ivi previsti, può
  essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali,
  attraverso l'apporto di risorse finanziarie, professionali,
  temporali, logistiche e organizzative.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=014 PAGFIN=0041 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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