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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4797
DDL0259-0030
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                        (Testo unico).
     1.  Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
  norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della
  paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un
  decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
  legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti
  princìpi e criteri direttivi:
       a)  puntuale individuazione del testo vigente delle
  norme;
       b)  esplicita indicazione delle norme abrogate,
  anche implicitamente, da successive disposizioni;
       c)  coordinamento formale del testo delle
  disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
  coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
  coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
  adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 
                              Pag. 47
 
       d)  esplicita indicazione delle disposizioni, non
  inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
       e)  esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
  disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle
  stesse in apposito allegato al testo unico;
       f)  esplicita abrogazione delle norme secondarie
  incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
  testo unico.
     2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
  deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
  apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di
  Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
  che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
  dall'assegnazione.
     3.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
  decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate,
  nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al
  medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2,
  disposizioni correttive del testo unico.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0046 RIGINIZ=020 PAGFIN=0047 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=46 PAGEFIN=47 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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