Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4807
DDL0259-0040
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...Testo unificato della Commissione Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Art. 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Compiti delle regioni).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le regioni definiscono, con proprie leggi, ai
  sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
  142, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il
  coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
  commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
  delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
  dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
  principi del presente capo.
     2.  Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni,
  anche attraverso l'utilizzo
 
                              Pag. 50
 
  delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
  predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli
  orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche
  dei tempi di cui all'articolo 27.
     3.  Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti
  da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi
  sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa,
  con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari
  delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità
  locali dei piani territoriali degli orari.
     4.  Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
  formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
  qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
  nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
  progetti di riorganizzazione dei servizi.
     5.  Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
         a)  criteri generali di amministrazione e
  coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
  pubblici e privati, degli uffici della pubblica
  amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
  turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
  trasporti;
         b)  i criteri per l'adozione dei piani territoriali
  degli orari;
         c)  criteri e modalità per la concessione ai comuni
  di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
  orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità
  per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non
  superiore a 30.000 abitanti.
     6.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
  Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
  competenze.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=024 PAGFIN=0050 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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