| 4807 | |
| DDL0259-0040 | |
| Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
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| (suddiviso in 177 Unità Documento)
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Unità Documento n.40 (che inizia a pag.49 dello stampato)
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| ...Testo
unificato della Commissione
Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città.
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| Art. 22.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni definiscono, con proprie leggi, ai
sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il
coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i
principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni,
anche attraverso l'utilizzo
Pag. 50
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli
orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche
dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti
da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi
sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa,
con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari
delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità
locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali
degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni
di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli
orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità
per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non
superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
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| DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259
TOTPAG=0096 TOTDOC=0177
NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD
PAGINIZ=0049 RIGINIZ=024 PAGFIN=0050 RIGFIN=033 UPAG=NO
PAGEIN=49 PAGEFIN=50
SORTRES= SORTDDL=025900A00
FASCIDC=13DDL0259 A
SORTNAV=0025900A000 00000
ZZDDLC259A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0012
NDOC0012
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