| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge si compone
del Capo I concernente interventi per la ricostruzione del
teatro "La Fenice" di Venezia e del Capo II riguardante
interventi di urgenza e di riparazione delle opere pubbliche
danneggiate, nonché interventi a favore delle persone colpite
dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.
L'articolo 1, comma 1, dispone un primo finanziamento di
lire 20 miliardi, al fine di assicurare i primi interventi di
emergenza e l'avvio delle operazioni relative alla
ricostruzione ed alla rimessa in pristino del teatro
medesimo.
Con il comma 2 dell'articolo 1 si prevede l'istituzione di
una apposita commissione, composta dalle massime autorità
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locali affiancate dagli organi periferici dello Stato,
competenti in materia, per l'individuazione degli interventi
da realizzare e per definirne le modalità di esecuzione.
Con il comma 3 si prevede l'adozione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri di ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per
consentire, attraverso procedure particolarmente snelle, una
pronta ed efficace realizzazione degli interventi.
Il comma 4 estende gli interventi anche alla
ristrutturazione del teatro Malibran per coprire le esigenze
culturali di Venezia nel periodo della ricostruzione del
teatro "La Fenice" e, in considerazione delle caratteristiche
ed ubicazione dell'immobile, prevede anche la individuazione
di specifiche norme di sicurezza.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante
l'utilizzazione di fondi del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
L'articolo 2 autorizza il prefetto di Venezia ad aprire e
gestire un apposito conto corrente bancario ove far affluire i
contributi pubblici e privati per la ricostruzione del teatro
"La Fenice".
Inoltre, a seguito dell'incidente verificatosi il 23
gennaio 1996 in località Secondigliano di Napoli, sono stati
predisposti gli articoli 3 e 4 dell'accluso decreto-legge che
prevedono, rispettivamente, un contributo straordinario di
lire 20 miliardi a favore del comune di Napoli per il
ripristino delle opere pubbliche danneggiate, nonché la
concessione di un contributo a favore delle persone fisiche e
delle imprese commerciali e artigiane che hanno subìto danni
dall'evento in parola per un ammontare complessivo di lire 1,2
miliardi.
Gli interventi di cui all'articolo 3 riguardano, in
particolare, le opere fognarie, gli impianti tecnologici per
l'illuminazione ed i semafori, la ricostruzione delle arterie
stradali e la dislocazione in altra sede di un campo nomadi
costituito da trecento nuclei familiari per complessive 1.000
unità circa.
L'articolo 4, che prevede interventi a favore delle
persone fisiche e delle imprese commerciali, per un ammontare
complessivo di lire 1,2 miliardi, è così suddiviso:
1) alle famiglie delle persone decedute a causa
dell'evento dannoso è attribuito un contributo di lire 50
milioni;
2) ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile
distrutto, è attribuito:
a) un contributo forfettario di lire 15 milioni
per i danni subiti ai beni mobili;
b) un contributo forfettario, per componente, di
lire 7 milioni per favorire il ritorno a normali condizioni di
vita;
3) alle imprese commerciali ed artigiane, ubicate
nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a
lire 50 milioni in relazione all'attività svolta ed ai danni
subiti.
Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla
erogazione dei contributi di cui all'articolo 4.
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