| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| (Fondo per l'armonizzazione dei tempi
delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con
le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo
l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono
comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di
priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite
massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un
apposito capitolo di bilancio,
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nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei
progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli
interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti
locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione
degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2;
d) progetti riguardanti i sistemi di parcheggio e
di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura
dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate
e l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le
ferrovie.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni
anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui
al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale,
per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, il presidente delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni
sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e
sulla base dei lavori della Conferenza cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui
al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
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