| L'articolo 1 autorizza la spesa di lire 20 miliardi al
fine di assicurare i primi interventi di emergenza e l'avvio
delle operazioni relative alla ricostruzione e al ripristino
del teatro "La Fenice" il cui costo, al momento non stimabile,
sulla base delle pregresse esperienze sarà senz'altro
notevolmente superiore all'importo stanziato con il presente
provvedimento.
Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede
mediante la parziale utilizzazione dell'accantonamento del
fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali previsto dalla tabella "B" della
legge finanziaria per l'anno 1996.
Al fine di fronteggiare le conseguenze dell'evento
disastroso che il 23 gennaio 1996 si è verificato a
Napoli-Secondigliano, l'articolo 3 autorizza il sindaco di
Napoli a realizzare gli interventi di emergenza per evitare le
situazioni di pericolo o di maggiori danni a persone o a cose,
nonché gli interventi di riparazione e ripristino delle opere
pubbliche danneggiate la cui spesa è stata valutata in lire 20
miliardi.
Tali interventi riguardano, in particolare, le opere
fognarie, gli impianti tecnologici per l'illuminazione e i
semafori, la ricostruzione delle arterie stradali e la
dislocazione in altra sede di un campo nomadi costituito da
trecento nuclei familiari per complessive 1.000 unità
circa.
Per le finalità di cui sopra è assegnato al comune di
Napoli un contributo straordinario di lire 20 miliardi che
viene adeguato rispetto al decreto-legge n. 44 del 1996,
essendo intervenuta una migliore e più puntuale individuazione
dei danni verificatisi in occasione dell'evento disastroso di
Secondigliano.
D'altra parte l'insufficienza dei fondi originari è già
stata rilevata, in sede parlamentare, dalle Commissioni
riunite VII e VIII della Camera dei deputati durante l'esame
del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge
n. 44 del 1996.
L'onere grava quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e 10
miliardi per il 1997 sullo stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, e quanto a lire 5 miliardi per il 1996 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.
142 del 1990.
L'articolo 4 concerne la concessione di contributi alle
famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento
di Secondigliano, alle persone fisiche e alle imprese
commerciali ubicate nell'immobile distrutto. La
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quantificazione della relativa spesa, pari complessivamente a
lire 1.200 milioni, è così dimostrabile:
a) contributo alle famiglie delle persone decedute:
n. 12 famiglie x L. 50 milioni = L. 600.000.000
b) contributo forfettario ai nuclei residenti
nell'immobile distrutto:
n. 7 famiglie x L. 15 milioni di contributo forfettario =
L. 105.000.000
c) contributo forfettario per i componenti delle
famiglie:
n. 30 persone x L. 7 milioni = L. 210.000.000
d) contributo alle imprese:
è disponibile la somma di lire 285 milioni al fine di
concedere alle sei imprese interessate il contributo fino a
lire 50 milioni. Tenuto conto che il predetto importo di lire
285 milioni non consente di concedere a tutte le sei imprese
un contributo di lire 50 milioni, sarà cura del prefetto
provvedere alla concessione del predetto contributo sulla base
dei danni accertati e in relazione all'attività svolta dalle
imprese e, comunque, nel limite dell'autorizzazione di
spesa.
Alla copertura finanziaria della relativa spesa, pari
complessivamente a lire 1.200 milioni, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento del capitolo 7615 (Fondo
protezione civile) dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 riducendo
corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come
determinata dalla tabella "C" della legge finanziaria per
l'anno 1996.
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