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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4822
DDL0259-0055
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...N. 599, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                     (Congedi parentali).
     1.  Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal
  lavoro in caso di documentata necessità di assistere il
  bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni per non più di
  un mese lavorativo ciascuno per ogni anno.
     2.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di quindici giorni
  lavorativi all'anno in caso di documentata infermità del
  coniuge o di un parente entro il terzo grado o di un affine
  entro il secondo grado.
     3.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di quindici giorni
  lavorativi in caso di decesso del coniuge o del figlio e per
  non più di due giorni lavorativi in caso di decesso di un
  parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo
  grado.
     4.  Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 sono coperte da
  contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate
  ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione della
  carriera.
     5.  La sussistenza delle condizioni previste ai commi 1 e 2
  è comunicata al datore di lavoro entro un congruo termine,
  adeguato alle circostanze, ed è documentata con certificato
  medico rilasciato da una struttura pubblica o convenzionata
  con il Servizio sanitario nazionale o con altro documento
  comprovante le condizioni stesse.
     6.  Per ciascun lavoratore le assenze previste ai commi 1,
  2 e 3 non possono comunque superare cumulativamente il limite
  massimo di trenta giorni lavorativi per ogni anno.
     7.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano ai lavoratori, compresi gli apprendisti, che
  prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di
  lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello
  Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle
  province, dei comuni, degli altri enti pubblici anche
  economici, e delle società cooperative, anche se soci di
  queste ultime.
     8.  All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503, sono aggiunte, in fine, le parole: "con
  l'esclusione dei periodi accreditati per congedi
  parentali".
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0055 TIPDOC=P DOCTIT=0051 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=021 PAGFIN=0058 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0055 TIPDOCP DOCTIT0051 NDOC0051



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